Torre eolica esclusa dalla rendita catastale come elemento funzionale al processo produttivo (Cass. civ. Sez. V n. 31570 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre che sostiene navicella e rotore non va computata nella stima diretta, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. La norma, con tecnica legislativa per esclusione, sottrae al carico impositivo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti destinati alla produzione, prescindendo dalla loro consistenza fisica e dal fatto che siano o meno infissi stabilmente al suolo. È, dunque, irrilevante la natura strutturale del manufatto: decisivo è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La torre eolica, pertanto, partecipa attivamente alla generazione energetica e va esentata al pari del rotore e della navicella. La disposizione non delinea un’esenzione eccezionale, ma il regime ordinariamente applicabile ai beni funzionali alla produzione.

Il Fatto

La società contribuente presentava Docfa ai sensi della legge n. 208/2015 con riferimento all’aerogeneratore situato in un Comune della provincia di Avellino, escludendo dalla valorizzazione della rendita catastale i congegni, i macchinari e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento, rettificando la rendita.

La società impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado e respingeva il gravame dell’amministrazione, richiamando l’orientamento della Cassazione sugli imbullonati. Avverso tale pronuncia l’amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della rilevanza, ai fini della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti. Il quadro di riferimento è offerto dall’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, secondo cui la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Il Collegio rileva che l’orientamento consolidatosi è nel senso che, ai fini del calcolo della rendita dell’impianto eolico, non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. La Corte richiama i propri precedenti, comprese le pronunce rese tra le stesse parti, con le quali erano state cassate le sentenze di merito per la rideterminazione della rendita al netto della torre eolica.

I passaggi fondamentali dell’indirizzo, già riassunti in altra decisione, vengono qui ribaditi. La disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo segnato dalla nozione di immobile urbano, di unità immobiliare e di costruzione stabile connessa al suolo. Prima della riforma si riteneva che pale, turbine e ogni elemento non separabile senza pregiudizio della funzione di generazione energetica dovessero rilevare ai fini della rendita, con accatastamento in categoria D1. Il contesto è stato inciso dal citato comma 21, che con tecnica per esclusione individua le componenti funzionali al processo produttivo, i cd. imbullonati.

La Corte osserva che le indicazioni di prassi dell’amministrazione finanziaria, volte a includere le strutture di sostegno e le torri tra le costruzioni, urtano con la nozione che emerge dalla norma, la quale prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È dunque irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto alla produzione.

Ne deriva che la torre eolica, benché stabilmente infissa, assolve non solo una funzione passiva di sostegno, al pari di un traliccio, ma anche quella di componente essenziale e attiva della macchina, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale. La vocazione strutturale e la strumentalità di sostegno non sono indici necessariamente costruttivistici, non risultando incompatibili con il parametro legale della funzionalità impiantistica. La norma, infine, non ha natura impositiva ma catastale e non delinea un’esenzione eccezionale, bensì il regime ordinariamente applicabile. La sentenza impugnata è coerente con tali principi; il ricorso è respinto e le spese sono compensate per il consolidarsi dell’orientamento in epoca successiva al deposito del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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