Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26811 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso, anche quando la documentazione depositata non dimostri la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto di definizione e l’atto impositivo impugnato. La relativa declaratoria non integra un caso tipico di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non giustifica quindi l’applicazione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza presso la società contribuente, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, recuperando a tassazione ai fini IRES costi ritenuti non deducibili — operazioni fatturate da società cartiera, acquisto di carburante privo di schede — e movimentazioni bancarie sui conti dei soci.

La società impugnava l’atto davanti alla CTP di Latina, che accoglieva integralmente il ricorso. La CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformava la decisione, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ai quali l’Ufficio resisteva con controricorso. Nelle more, la ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta rottamazione quater.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, la mancata pronuncia sulla decadenza dal potere di accertamento, l’erronea esclusione della deducibilità dei costi per carburante e l’illegittimo accertamento bancario. Il Collegio non ne esamina il merito, perché la questione preliminare assorbe ogni altra.

La ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, con riferimento alla cartella di pagamento collegata alla pretesa oggetto del contenzioso, allegando il pagamento di 5 rate su 18.

Il Collegio rileva che la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’avviso di accertamento oggetto del giudizio. Il dato non è però ostativo: la difesa ha comunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’Agenzia delle entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.

Su questa base la Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente, sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione. Le spese del grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

Quanto al contributo unificato, il Collegio esclude il pagamento del c.d. doppio contributo: la misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come affermato da Cass. n. 1420 del 2022. In ragione della definizione agevolata non ne ricorrono i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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