Revocatoria della vendita indiretta e improcedibilità dell’appello telematico (Cass. civ. Sez. III n. 6583 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vendita indiretta, realizzata mediante il rilascio di una procura a vendere che consente all’acquirente di rivendere il bene a un terzo senza che il diritto transiti nella propria sfera giuridica, integra un atto di disposizione del debitore assoggettabile a revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. Ai fini dell’eventus damni è sufficiente una variazione anche meramente qualitativa del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la sua totale compromissione, e l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali incombe al convenuto. Quanto alla improcedibilità dell’appello, il difetto di deposito degli originali telematici della notifica eseguita a mezzo PEC non ne determina la sanzione quando la parte abbia depositato copia analogica con attestazione di conformità e il controricorrente abbia dato atto dell’avvenuta notifica, in applicazione dei principi di strumentalità delle forme e di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
I creditori convennero in giudizio un’acquirente e una società, chiedendo accertarsi che il complesso immobiliare era stato trasferito alla prima e da questa rivenduto alla seconda a prezzo notevolmente inferiore, con conseguente dichiarazione di inefficacia della seconda vendita per lesione delle ragioni creditorie. Nel primo grado il Tribunale rigettò le domande, escludendo la simulazione dell’operazione e ritenendo infondata la censura di conflitto d’interessi, poiché la procura autorizzava espressamente a contrarre anche in conflitto.
La Corte d’appello, in riforma, qualificò l’operazione come vendita indiretta e dichiarò inefficace nei confronti dei creditori la successiva compravendita, rigettando la domanda riconvenzionale di restituzione del prezzo. Propose quindi ricorso per cassazione l’acquirente, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale affermato l’esistenza di due compravendite e, insieme, l’incasso del corrispettivo della seconda da parte del procuratore, è dichiarato infondato. La ricorrente estrapola singoli passaggi motivazionali senza cogliere la sequenza negoziale ricostruita dal giudice del merito: la proposta irrevocabile di acquisto, il rilascio della procura, l’atto notarile e la possibilità di rivendere il bene senza preventiva intestazione, con il solo effetto di evitare il doppio passaggio e la connessa doppia imposizione fiscale.
Il secondo motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ.: l’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice del merito, censurabile solo per inadeguatezza della motivazione o violazione dei canoni ermeneutici, da indicare specificamente e accompagnare dalla trascrizione integrale del testo contrattuale, non potendo la critica tradursi nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi. È invece infondata la censura di mancanza dell’eventus damni: la Corte territoriale ha accertato l’acquisto della proprietà, la cessione successiva, l’anteriorità del credito e l’impossidenza sopravvenuta della debitrice. Il pregiudizio alle ragioni del creditore richiede una variazione anche solo qualitativa del patrimonio, essendo tipico il caso della trasformazione di un bene in denaro meno agevolmente aggredibile, con onere probatorio contrario a carico del convenuto.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’improcedibilità dell’appello per mancato deposito degli originali telematici delle notifiche PEC, è infondato. La Corte richiama il principio di strumentalità delle forme e l’esigenza di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando barriere meramente formalistiche che impediscano l’esame nel merito della lite. Gli appellanti avevano depositato copia analogica dell’atto con le relate di notifica e l’attestazione di conformità, e la parte appellata aveva dato atto dell’avvenuta notifica. Non sussistono quindi i presupposti per dichiarare l’appello improcedibile. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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