Rinuncia al ricorso non notificata ed estinzione del processo per transazione (Cass. civ. Sez. I n. 31776 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente esonero della parte impugnante non vittoriosa dal versamento della somma pari al contributo unificato già versato.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 444/2021, aveva accolto parzialmente l’appello del ricorrente, rideterminando in misura minore il credito della banca per il conto corrente e confermando il saldo debitore per il conto anticipi. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, cui la banca ha resistito con controricorso.

Con atto del 3.9.2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, affermando di avere definito in via transattiva la vertenza. La rinuncia non risulta notificata alla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene agli effetti della rinuncia al ricorso quando essa non sia stata portata a conoscenza della controparte mediante notificazione. Il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia, fondata sull’intervenuta transazione tra le parti.

La Corte richiama il principio affermato a sezioni unite: la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. L’atto, qualificato come atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che assume rilievo solo ai fini delle spese.

A sostegno del percorso argomentativo il Collegio richiama Cass., sez. un., n. 34429 del 2019, oltre a Cass., sez. 5, n. 10140 del 2020 e Cass., sez. 1, n. 9474 del 2020. La coerenza con tali precedenti consente di superare il dato della mancata notificazione, valorizzando l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della controricorrente.

Quanto alle spese, la Corte non provvede, stante l’accordo transattivo intervenuto in corso di causa.

Il Collegio affronta infine il profilo del contributo unificato. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che impone alla parte impugnante non vittoriosa il versamento di una somma pari al contributo già versato. Sul punto richiama Cass., sez. 5, n. 25485 del 2018 e Cass., sez. 5, n. 31732 del 2018.

Il giudizio è dunque dichiarato estinto, senza alcuna statuizione accessoria sul contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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