L’efficacia del giudicato non si estende alle domande non scrutinabili (Cass. civ. Sez. 3 n. 10907 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui l’efficacia del giudicato si estende, oltre che sull’esistenza o meno del singolo diritto fatto valere, anche sulle questioni di fatto e di diritto, dedotte e deducibili in via di azione o di eccezione, che si presentano come antecedente logico-giuridico necessario della pronuncia, va inteso come riferito alla statuizione pronunciata sulla domanda individuata, e non a statuizioni conclusivamente assenti su domande non scrutinabili. Ne consegue che la parte convenuta, la quale si sia limitata a chiedere il rigetto delle domande avversarie senza formulare domande trasversali di accertamento, non può considerarsi soccombente, nemmeno parzialmente, in ragione degli accertamenti contenuti in parte motiva della sentenza, né può dolersi in appello della mancata regolazione dei rapporti tra le parti non investiti da alcuna domanda. È inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il motivo di ricorso che non riporti compiutamente il tenore della decisione di prime cure, in violazione dell’art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società cessionaria di un credito conveniva in giudizio l’azienda sanitaria e la clinica cedente, chiedendone la condanna, alternativamente o in solido, al pagamento di una somma, in ragione di una cessione di crediti vantati dalla seconda nei confronti della prima. Il Tribunale rigettava entrambe le domande, rilevando in parte motiva l’insussistenza o l’inefficacia dei crediti ceduti e l’assenza di prova degli anticipi versati dal factor. La clinica, convenuta vittoriosa in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza, lamentando che gli accertamenti contenuti in parte motiva avrebbero determinato la formazione del giudicato sui rapporti tra cedente e cessionaria e tra cedente e debitore ceduto. La Corte d’Appello dichiarava il gravame inammissibile, poiché proposto da una parte risultata vittoriosa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare i tre motivi di ricorso, tutti dichiarati inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., chiarisce la portata del giudicato interno. Il principio, richiamato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, secondo cui l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono antecedente logico necessario della pronuncia, va correttamente inteso come riferito alla statuizione pronunciata sulla domanda individuata e non a statuizioni conclusivamente assenti su domande non scrutinate.
Nel caso di specie, il Tribunale ha negato l’esistenza del credito e l’efficacia della cessione rispetto alla sola domanda del cessionario, senza regolare, in mancanza di domanda, i correlati rapporti di credito-debito tra cedente e cessionario. La clinica, costituitasi solo per chiedere il rigetto delle domande avversarie, non aveva formulato alcuna domanda trasversale di accertamento del proprio credito con efficacia di giudicato. La Corte ne deduce che la società, essendo risultata vittoriosa in primo grado, non potesse configurare alcuna soccombenza, nemmeno parziale, tale da legittimare la proposizione dell’appello.
Quanto alla natura pro solvendo della cessione, invocata dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di obblighi restitutori in capo alla cedente, la Corte osserva che tale circostanza è irrilevante ai fini della individuazione di una soccombenza, poiché nessuna domanda di condanna alla restituzione era stata proposta nei confronti della clinica. La mancata allegazione e prova degli importi anticipati, del resto, aveva già determinato il rigetto della domanda del cessionario.
La Corte dichiara, quindi, l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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