Interessi dovuti sul rimborso dei costi della fideiussione per l’Iva (Cass. civ. Sez. 5 n. 198 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sul debito dell’amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie sostenuti, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi – debito costituente obbligazione di valuta – sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile. Non vale in contrario il disposto dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l’obbligo restitutorio dell’amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi. In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria.

Il Fatto

La società contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio-rifiuto formatosi su una serie di istanze di rimborso aventi ad oggetto la restituzione dei costi sostenuti per il rilascio di fideiussioni, prestate ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva relativa all’anno d’imposta 2011. Il giudice di prime cure accolse integralmente il ricorso, riconoscendo il rimborso dei costi e la corresponsione degli interessi legali.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarò cessata la materia del contendere sul capitale, riconosciuto in corso di causa, e rigettò il gravame quanto agli interessi, ritenuti dovuti quali conseguenza necessaria del diritto alla restituzione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente alla censura relativa al dies a quo della decorrenza degli interessi. Ha dapprima richiamato il consolidato principio per cui il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria ha portata generale ed è volto a preservare l’integrità patrimoniale del contribuente, citando i propri precedenti (Cass. n. 16409/2015, Cass. n. 5508/2020, Cass. n. 1671/2024). Ha quindi qualificato il credito di rimborso come liquido ed esigibile, rientrante nello spettro operativo dell’art. 1282 cod. civ., trattandosi di un debito di valuta per il quale l’Ufficio, non avendo provveduto al rimborso nel termine di legge, è tenuto a corrispondere gli interessi legali a compensazione del ritardo.

Quanto alla portata dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – che impone all’amministrazione di rimborsare il costo delle fideiussioni – la Corte ha escluso che tale disposizione costituisca una deroga al principio di naturale fecondità del denaro espresso dall’art. 1282 cod. civ. La norma, pur circoscrivendo l’obbligo restitutorio alla sola somma spesa, non esonera l’Ufficio dall’obbligazione accessoria degli interessi ove sussistano i presupposti della liquidità e dell’esigibilità del credito. Né argomenti contrari possono trarsi dall’art. 7, comma 1, legge n. 167 del 2017, che ha introdotto un ristoro forfetario pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito: la norma, oltre a non essere applicabile ratione temporis al caso di specie, si limita a determinare forfettariamente l’oggetto dell’obbligazione principale, senza incidere sul regime degli interessi.

La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile. Tale momento va individuato, per le garanzie prestate a fronte del rimborso di un credito Iva, nell’avvenuto riconoscimento del credito da parte dell’Ufficio ovvero nello spirare dei termini per l’accertamento dell’imposta rimborsata, come già chiarito da Cass. n. 20024/2023. È stata invece respinta la tesi della controricorrente che pretendeva gli interessi dal giorno del versamento, fondata sull’erroneo presupposto della natura restitutoria dell’obbligazione ex art. 2033 cod. civ.: le somme pagate per il rilascio delle garanzie sono versate a un terzo in virtù di un titolo negoziale valido, sicché l’obbligo dell’Ufficio ha ad oggetto il rimborso di esborsi, non la restituzione di un indebito.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo ha rigettato, ritenendo che la contestazione sulla debenza degli interessi, formulata dall’Agenzia solo in appello, non costituisse uno ius novorum ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992: trattandosi di una mera difesa, e non di un’eccezione in senso stretto, essa non ampliava il tema decisionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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