Inammissibile eccezione stabilizzazione sollevata per prima volta in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31922 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di intervenuta stabilizzazione del lavoratore, sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio, è inammissibile, perché introduce accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità. Nel giudizio di cassazione non possono allegarsi fatti sopravvenuti, né provarsi mediante produzioni documentali consentite solo nei casi dell’art. 372, comma 1, cod. proc. civ. La stabilizzazione non produce alcun effetto giuridico automatico sulla domanda o sulla disciplina del rapporto, richiedendo una verifica in fatto della sua connessione causale con l’abuso di assunzioni a termine. L’eccezione che si risolva in una mera sollecitazione a riaprire la fase istruttoria è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Due lavoratrici avevano agito nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda subordinata, aveva dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione e di lavoro a tempo determinato, escludendo la conversione del rapporto e condannando l’Amministrazione al risarcimento ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.
La Corte d’Appello di Ancona, in sede di rinvio, riformava la decisione e rigettava la pretesa risarcitoria, attribuendo all’intervenuta stabilizzazione della lavoratrice valenza di “cancellazione dell’illecito”. Avverso tale pronuncia la sola lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva il Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava, con motivi strettamente connessi, la non deducibilità nel giudizio di rinvio dell’eccezione relativa alla sopravvenuta stabilizzazione e l’inammissibilità della produzione documentale offerta a provarne l’avvenuta realizzazione. La Corte ha riunito i motivi e li ha ritenuti meritevoli di accoglimento.
Il passaggio centrale riguarda la natura dell’eccezione. La stabilizzazione dedotta dalla difesa erariale solo nel giudizio di rinvio implica, in quanto eccezione in senso lato, accertamenti di fatto. Tali accertamenti sono preclusi in sede di legittimità, ove non possono allegarsi fatti sopravvenuti e, a fortiori, fatti già verificatisi in pendenza dei gradi di merito.
La Corte esclude che simili fatti possano essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi dell’art. 372, comma 1, cod. proc. civ. Il dato è dirimente: l’eccezione si sostanzia in una mera, inammissibile, sollecitazione a riaprire la fase istruttoria.
La Corte aggiunge un rilievo sostanziale. La stabilizzazione non determina alcun effetto giuridico automatico né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto, poiché necessita sempre della mediazione di un’ulteriore verifica in fatto circa la sua connessione causale con l’abuso di assunzioni a termine. Sul punto richiama Cass. n. 15240/2021, Cass. n. 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018 e Cass. n. 6935/2018.
Nel caso concreto non risultava se la stabilizzazione fosse stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento del c.d. danno comunitario. Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.