Imposta sulla pubblicità: tassa sulla superficie di ciascuna impresa (Cass. civ. Sez. V n. 32096 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 individua il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere la domanda di beni o servizi e a migliorare l’immagine aziendale, in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione. Ne consegue che, se su un unico impianto sono collocati più messaggi riferibili a imprese diverse, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Difetta, in tal caso, l’unitarietà del presupposto impositivo che sola giustifica il calcolo sulla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo. Il criterio introdotto dall’art. 1, comma 825, legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 107/2024, che assume a base l’intero impianto, è norma sostanziale non retroattiva e non si applica ai rapporti anteriori.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità per un Comune emette un avviso di accertamento nei confronti di una società, per l’anno 2015, con riguardo a impianti pubblicitari composti da più frecce direzionali recanti messaggi riferibili a diverse attività. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso della società contribuente.

La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello della contribuente e afferma che, trattandosi di un unico impianto, l’imposta andava calcolata sulla superficie dell’intero supporto e non sulle singole pre-insegne. La concessionaria propone allora ricorso per cassazione con unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, 6 e 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l’imposta dovesse essere parametrata alla complessiva area occupata dalla pubblicità e non all’intera superficie espositiva del supporto. Il motivo è fondato.

La Suprema Corte richiama il principio già affermato dalla sentenza n. 252/2012: il presupposto impositivo è individuato nel mezzo pubblicitario, in inscindibile collegamento con la forma adoperata per la divulgazione. Nell’ipotesi di plurimi messaggi concernenti aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo va perciò determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, a prescindere dalle dimensioni del mezzo cumulativo.

Tale lettura è confermata dall’interpretazione sistematica dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o di chi ha la disponibilità del mezzo: previsione che trova giustificazione razionale nel legame indissolubile tra mezzo e messaggio, posto a fondamento del presupposto d’imposta.

Il principio è ribadito da numerose pronunce successive, tra cui Cass. n. 10459 del 2018, Cass. n. 29706 del 2018, Cass. n. 20948 e n. 20947 del 2019, Cass. n. 3939/2021 e Cass. n. 35109/2021. Nel caso concreto i cartelli pubblicitari presentano una pluralità di insegne riferibili a imprese diverse, prive di qualsiasi collegamento strumentale inscindibile, con messaggi riconducibili a più soggetti e non a un unico pubblicizzato. Difetta dunque l’unitarietà del presupposto impositivo che sola consentirebbe di calcolare l’imposta sulla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo.

La Corte esclude, inoltre, l’applicabilità del criterio introdotto dall’art. 1, comma 825, legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 107/2024: si tratta di norma sostanziale, non interpretativa, priva di portata retroattiva, non essendo giustificabile una lettura retroattiva in assenza di specifica previsione e di un pregresso dissidio interpretativo, pena il contrasto con l’art. 3 della legge n. 212 del 2000. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso introduttivo e condanna alle spese.

Nota della Redazione

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