Pensione di reversibilità al figlio inabile e attività terapeutica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23339 del 15.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, il figlio maggiorenne inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso ha diritto alla prestazione, ma la deroga posta dall’art. 46 d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, opera nei soli limiti in essa tipizzati. L’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica non preclude il conseguimento del trattamento solo se resa per un orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 o datori di lavoro che assumano con le convenzioni e i contratti ivi indicati, con finalità terapeutica accertata dall’ente erogatore della pensione. In difetto di tali requisiti, l’attività lavorativa resta ostativa alla prestazione, né è consentita un’interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata che prescinda dal dato normativo.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne di un pensionato deceduto nel 2016, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento della pensione di reversibilità del genitore, già titolare di pensione di vecchiaia, al cui carico viveva essendo inabile al 100%. Il Tribunale aveva ritenuto non ostativo l’impegno in un’attività lavorativa di carattere terapeutico, svolta prima, durante e dopo il decesso del genitore.
La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la decisione: l’attività non rispondeva ai requisiti dell’art. 46 d.l. n. 248/2007, perché la cooperativa datrice non era una cooperativa sociale e l’assunzione non era avvenuta con le forme contrattuali previste dalla legge. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente per connessione delle disposizioni asseritamente violate. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 22 della legge n. 903/1965 riconosce la reversibilità al figlio superstite maggiorenne se inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, requisito quest’ultimo da accertare con rigore, richiedendo un mantenimento continuativo e prevalente (Cass. n. 9237/2018).
Tale disciplina trova deroga nell’art. 46 d.l. n. 248/2007, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 8 della legge n. 222/1984: l’attività con finalità terapeutica, entro le 25 ore settimanali, presso cooperative sociali o datori di lavoro che assumano con le convenzioni e i contratti indicati, non preclude le prestazioni dell’art. 22 legge n. 903/1965. La norma coniuga finalità assistenziali e obiettivi di solidarietà sociale, evitando la desocializzazione dell’inabile, ma va letta in modo rigoroso, per la peculiarità del beneficio e la specificità dell’ambito organizzativo.
L’accertamento di merito ha escluso che l’attività rientrasse nello schema normativo: per la natura della cooperativa datrice, non sociale; per le modalità di assunzione, non conformi; per la fonte di accertamento della finalità terapeutica, proveniente da un medico del Servizio Sanitario pubblico e non dall’ente erogatore della pensione. È la stessa disposizione a prevedere che, fuori da quelle caratteristiche, la prestazione resta preclusa.
La Corte respinge l’assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare il solo stato di bisogno in luogo della compatibilità con l’art. 46: il requisito reddituale non è il criterio dirimente, poiché è la norma a stabilire quando l’attività non pregiudica il diritto. Non è sindacabile in legittimità, in quanto accertamento di merito, la valenza terapeutica dell’impegno, né la compatibilità economica del compenso; è onere della parte dimostrare il mancato raggiungimento della soglia reddituale minima (Cass. n. 8023/2016, Cass. ord. n. 11190/2025).
Quanto al requisito dell’inabilità, anche seguendo un criterio concreto, non è verificabile il possibile impiego di energie residue nel caso di invalidità al 100% (ord. n. 19530/2024, n. 28614/2020); l’art. 8 legge n. 222/1984 attribuisce rilievo al criterio oggettivo dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (ord. n. 8678/2018). Il ricorso è quindi respinto, senza condanna alle spese per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., con obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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