Liti Riscossione Sicilia, difensore del libero foro ammissibile fino al 31.03.2023 (Cass. civ. Sez. V n. 32092 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle liti attinenti all’estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale compreso tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione a un difensore del libero foro è ammissibile. Il terzo addendum del protocollo di intesa del 24 settembre 2020, nel prevedere che l’Avvocatura dello Stato fino al 31 marzo 2023 non presti il proprio patrocinio per tali cause, non riserva all’Avvocatura erariale la rappresentanza in giudizio. Trovano applicazione i principi delle Sezioni Unite n. 30008/2019, secondo cui l’avvalimento dell’Avvocatura da parte delle agenzie fiscali è rimesso alla fonte convenzionale. La sentenza priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione è affetta da nullità per omessa motivazione.
Il Fatto
Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva parzialmente accolto l’appello avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva a sua volta accolto il ricorso della società contribuente contro una comunicazione di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle esattoriali. La società è rimasta intimata.
Il ricorso è affidato a due motivi: il primo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., per difetto dell’esposizione dei fatti; il secondo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione sulla notifica di una cartella.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte rileva l’ammissibilità del ricorso proposto col ministero di avvocato del libero foro. Il terzo addendum del protocollo stipulato da Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione il 24 settembre 2020 prevede che l’Avvocatura, fino al 31 marzo 2023, non presti il patrocinio per le cause riferibili alle attività della disciolta Riscossione Sicilia s.p.a., indipendentemente dal grado di giudizio e dalla magistratura adita.
La deroga temporanea riguarda sia le nuove cause incardinate dopo l’1 ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima di tale data. Il ricorso risulta proposto nella pendenza di tale periodo. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 30008/2019: se la convenzione riserva all’Avvocatura la difesa, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, alle condizioni dell’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933, o per indisponibilità dell’Avvocatura erariale; se invece la convenzione non riserva tale difesa, non è richiesta alcuna delibera per ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro.
Poiché la convenzione del 24 settembre 2020, nel terzo addendum, non riserva all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio, la Corte afferma il principio di ammissibilità del ricorso proposto dal difensore del libero foro.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata si esaurisce in una proposizione ermetica, che respinge l’appello con riferimento a una cartella di pagamento e conferma sul punto la pronuncia di primo grado. È evidente l’assoluta nullità della sentenza, priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. nn. 19956/2017, 16581/2009): sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali la decisione si basa. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio esplicitandone le motivazioni e provvedere anche alla liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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