Fallimento, legittimazione del curatore e inammissibilità del ricorso della fallita (Cass. civ. Sez. III n. 32193 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore ai sensi dell’art. 43 l. fall. Il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali solo se l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando consegua a una negativa valutazione di costoro circa la convenienza della controversia. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla società fallita in bonis, che aveva perso la legittimazione in favore del fallimento, né la chiusura del fallimento sana l’originario difetto di legittimazione.

Il Fatto

Una società conduttrice di un immobile commerciale conveniva davanti al Tribunale il proprietario locatore e la società acquirente dello stesso immobile, chiedendo accertarsi la violazione del diritto di prelazione ex art. 38 l. 392/1978 e il conseguente diritto di riscatto, a seguito di una vendita che avrebbe dovuto qualificarsi cumulativa e non in blocco. Il Tribunale rigettava la domanda. Il processo, interrotto per il sopraggiunto fallimento della conduttrice, era riassunto dal Fallimento, che proponeva appello; la Corte d’appello respingeva l’impugnazione, confermando il primo grado sul presupposto che, trattandosi di fabbricato cielo/terra, difettava il requisito oggettivo della vendita cumulativa.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società originaria, mentre entrambe le parti intimate hanno resistito con distinti controricorsi, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via assorbente la questione preliminare di legittimazione. Il ricorso risulta proposto dalla società fallita in bonis, mentre la parte legittimata nel giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di fallimento, era il Fallimento medesimo, ed è nei confronti del Fallimento che è stata emessa la sentenza impugnata.

Il collegio richiama la regola dell’art. 43 l. fall.: per le controversie relative a rapporti patrimoniali la legittimazione processuale spetta al curatore e non più al fallito. Pertanto il ricorso è stato presentato da un soggetto che aveva perso la legittimazione processuale in favore del Fallimento.

La Corte precisa che la chiusura del fallimento, quand’anche fosse intervenuta o intervenisse, non avrebbe sanato e non sanerebbe l’originario difetto di legittimazione. Aggiunge, per completezza, che in sede di proposizione del ricorso non sono state allegate le condizioni legittimanti che avrebbero in via di eccezione potuto giustificare la legittimazione della fallita.

Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13814/2016, in termini analoghi Cass. n. 24159/2013, n. 15369/2005 e n. 2626/2018): il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad agire solo se l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, e non quando consegua a una negativa valutazione di costoro circa la convenienza della controversia. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono.

Il ricorso è dunque inammissibile. La rilevata inammissibilità esonera il collegio dall’esame delle altre questioni preliminari sollevate dai resistenti, relative all’omesso deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio e della copia autentica della sentenza impugnata, all’omesso deposito del fascicolo di parte di secondo grado e alla dedotta non autosufficienza del ricorso. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e la declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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