Privilegio del professionista: serve la chiara indicazione del titolo di prelazione (Cass. civ. Sez. I n. 11444 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla legge n. 3/2012, la domanda di ammissione allo stato passivo di un credito privilegiato del professionista postula la chiara indicazione del titolo di prelazione di cui si chiede il riconoscimento. Non è sufficiente dedurre la natura professionale del credito, occorrendo che il creditore manifesti la volontà di avvalersi dello statuto più protetto in sede distributiva. L’omessa o incerta indicazione del titolo comporta la degradazione a chirografo del credito, perché l’art. 14-septies, comma 1, lett. d), l. n. 3/2012 è sovrapponibile all’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall. e conferisce rilievo alla scelta volontaria del creditore, senza attribuire al giudice delegato alcun compito istruttorio d’ufficio.
Il Fatto
Un avvocato ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio di un debitore per prestazioni professionali rese in diversi procedimenti giudiziali. Il giudice ha proposto l’ammissione di una parte del credito al chirografo. Il professionista, in sede di osservazioni, ha invocato il riconoscimento del privilegio per crediti professionali.
Il Tribunale di Trento ha ammesso il creditore al chirografo. Il reclamo è stato rigettato con decreto: secondo il giudice del reclamo, il procedimento di liquidazione richiede formalità analoghe a quelle fallimentari e l’indicazione della sola natura del credito non basta, imponendosi l’onere di indicare espressamente il privilegio. Il creditore ricorre per cassazione con due motivi; la liquidatrice resiste e propone ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
I due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce l’orientamento in tema di stato passivo fallimentare: ai fini del riconoscimento del privilegio è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta a pena di decadenza l’indicazione delle norme di legge che fondano il diritto, in base al principio iura novit curia. La causa petendi può desumersi dal complesso della domanda e dalla documentazione allegata.
Il collegio però richiama il più recente indirizzo: la domanda di ammissione al passivo, ai fini del riconoscimento del privilegio, postula la necessaria indicazione del titolo di prelazione, conseguendo all’omissione o all’assoluta incertezza la degradazione a chirografo del credito invocato.
La Corte precisa che ciò vale a maggior ragione quando il riconoscimento della prelazione non sia ricollegato alla sola natura della causa del credito, ma richieda ulteriori indicazioni, come nel caso delle retribuzioni dei professionisti, attinenti all’oggetto del credito e al momento della maturazione nel ultimo biennio di prestazione. Non è indispensabile la specifica norma giuridica, la cui individuazione spetta al giudice, ma occorre quanto meno una chiara richiesta di riconoscimento del privilegio: una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa o del tutto omessa si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario.
Tali principi valgono negli esatti termini anche per la liquidazione del patrimonio, stante l’analoga formulazione dell’art. 14-septies l. n. 3/2012 rispetto all’art. 93 l. fall. La locuzione normativa conferisce rilievo alla volontà della parte di scegliere se avvalersi o meno di uno statuto del credito maggiormente protetto, senza devolvere al soggetto che forma lo stato passivo un compito istruttorio fuori da una specifica domanda. Il decreto impugnato ha quindi fatto corretta applicazione di tali principi.
Il ricorso incidentale è inammissibile: il provvedimento, sia pure in forma stringata, ha esplicitato la motivazione della compensazione delle spese, dovuta alla relativa novità della questione. In tema di spese, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. riporta a una nozione elastica, che ricomprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso, non sindacabile nel merito in sede di legittimità. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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