Esenzione ICI enti non commerciali come aiuto di Stato e recupero (Cass. civ. Sez. V n. 32370 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, con riferimento ai periodi di imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ha integrato un aiuto di Stato ove usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa. Detto aiuto va recuperato in conformità alla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa, con riguardo all’esenzione goduta nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra l’applicazione della regola de minimis, che deroga all’obbligo di notifica preventiva per gli aiuti di importo limitato. L’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, ha istituito un regime dichiarativo funzionale al recupero e ha fatto salva la regola de minimis, il cui contenuto discende da fonti comunitarie, cosicché la soglia di 50.000 euro opera solo quale presupposto della dichiarazione.

Il Fatto

Una congregazione religiosa impugna gli avvisi con cui un ente locale ha recuperato l’ICI dovuta per gli anni dal 2007 al 2009 in relazione a un immobile adibito a casa per ferie. La vicenda giunge in Cassazione dopo un primo rinvio disposto con sentenza del 2019, che aveva censurato l’omessa pronuncia sull’eccezione di esenzione.

Il giudice del rinvio, con due distinte decisioni, ha confermato in un caso e accolto nell’altro le pretese impositive, ritenendo accertato un uso promiscuo dell’immobile e il carattere commerciale dell’attività ricettiva. La contribuente ricorre per la cassazione di entrambe le pronunce, che vengono alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

I due ricorsi sono riuniti per connessione, trattandosi di una pluralità di iscrizioni a ruolo della medesima causa di rinvio. La Corte esamina il motivo di nullità della sentenza per omessa motivazione, incentrato sul richiamo della sentenza del rinvio a una massima giurisprudenziale resa in una fattispecie in cui era stato accertato lo svolgimento di attività commerciale.

La Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, così da non consentire alcun controllo sull’iter logico seguito.

Nel caso, l’accertamento del giudice del rinvio si è risolto nel solo riscontro dell’uso promiscuo dell’immobile, mentre il decisum poggia integralmente sul richiamo di una massima resa in una fattispecie diversa. Resta incomprensibile come l’uso promiscuo possa correlarsi al difetto del requisito oggettivo dell’esenzione, difetto non colmato né dal precedente né dagli argomenti difensivi della contribuente.

Quanto al secondo ricorso, la Corte rileva che, nel giudizio di rinvio, il rapporto processuale si costituisce con le stesse parti della pronuncia rescindente, configurandosi l’atto di riassunzione come atto di impulso. Ne conseguiva l’obbligo di riunione degli atti di riassunzione separatamente proposti in relazione alla medesima sentenza rescindente; la mancata riunione integra violazione del principio del ne bis in idem, con improcedibilità della causa posteriormente iscritta e inammissibilità dell’atto non notificato.

La Corte affronta poi lo ius superveniens, richiamando la decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed il d.l. n. 131 del 2024, conv. in l. n. 166 del 2024. Precisa che, in tema di aiuti di Stato, il giudice di legittimità è tenuto a dare attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione. Nel giudizio di rinvio andrà verificata la natura economica dell’attività ricettiva e, in caso di superamento della soglia, l’intera somma dovrà essere recuperata, gravando l’onere probatorio della regola de minimis sul contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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