Riparto di giurisdizione sulla restituzione delle somme versate per il condono IVA (Cass. civ. Sez. V n. 26151 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, in tema di richieste di rimborso di imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario è esclusa solo quando l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, ovvero quando la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato, sì che non residuino questioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria, sul quantum o sulle procedure di rimborso. La disapplicazione della disciplina del condono IVA di cui agli artt. 8 e 9 della l. n. 289 del 2002, per contrasto con il diritto dell’Unione accertato dalla Corte di giustizia UE, non fa perdere alle somme versate il collegamento con il rapporto tributario, né le converte automaticamente in un indebito oggettivo di diritto comune. Se l’Amministrazione contesta la spettanza della restituzione, la controversia investe ancora l’accertamento degli effetti del condono sul rapporto d’imposta e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

Una società, in proprio e quale incorporante di altre società del gruppo, ha convenuto in giudizio l’Amministrazione finanziaria davanti al giudice ordinario chiedendo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., l’accertamento dell’inesistenza del titolo giustificativo dei versamenti eseguiti in applicazione degli artt. 8 e 9 della l. n. 289 del 2002 e la condanna alla restituzione di un importo complessivo. La società deduceva che, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008, causa C-132/06, le disposizioni sul cd. condono IVA dovevano ritenersi incompatibili con il diritto unionale e prive di effetti. Esponeva di avere aderito alle procedure di definizione agevolata, versando il predetto importo, e che l’istanza di rimborso presentata nel 2013 era rimasta senza riscontro.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e condannava l’Amministrazione alla restituzione. La Corte d’appello di Roma, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ritenendo che i versamenti conservassero natura tributaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 37 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità e affronta il merito del motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. Ricorda il principio consolidato secondo cui il riparto si stabilisce sulla base della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, richiamando le Sezioni Unite n. 26080/2025, n. 22943/2025, n. 2368/2024 e n. 17104/2024.

Quanto alle richieste di rimborso di imposte, la giurisdizione tributaria copre tutte le controversie in cui il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre al giudice ordinario spettano, come ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., quelle in cui non residuino questioni sull’esistenza dell’obbligazione, sul quantum o sulle procedure di rimborso (Sezioni Unite n. 20323/2025, n. 12150/2021 e n. 21893/2009). La Corte richiama la storica Sezioni Unite n. 2786/1989, secondo cui la condictio indebiti è stata specificamente regolata dal contenzioso tributario, restando esclusa un’azione generale di indebito. Sottolinea che l’art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992 include tra gli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi: la controversia è attratta alla giurisdizione tributaria non per il diniego di definizione agevolata, ma perché investe il rifiuto di restituire somme versate nell’ambito di una definizione di rapporti tributari.

La Corte esamina i precedenti invocati dalla ricorrente e li ritiene non pertinenti. Le Sezioni Unite n. 14828/2008 e n. 16692/2017 hanno chiarito che il condono tombale elide i debiti ma non opera sui crediti; decisiva è invece la Sezioni Unite n. 10725/2022, secondo cui residua la giurisdizione ordinaria solo in presenza di riconoscimento formale del diritto e della quantificazione, o di un giudicato. Le pronunce della Corte di giustizia UE non hanno annullato la norma interna, ma ne impongono la disapplicazione nella parte incompatibile: da ciò non discende che il pagamento perda ogni collegamento con il rapporto tributario. Irrilevante è la determinazione forfetaria degli importi, che costituisce caratteristica della definizione agevolata.

Poiché l’Amministrazione contesta la spettanza del rimborso e non ne ha riconosciuto esistenza né ammontare, né è intervenuto un giudicato, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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