Legittimazione passiva degli eredi e onere di deduzione della prova (Cass. civ. Sez. III n. 32377 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di legittimazione passiva del chiamato all’eredità, che non abbia contestato la propria qualità di successore universale costituendosi nel giudizio di merito, costituisce questione di merito e non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità con il controricorso, né può essere qualificato come ricorso incidentale ove manchino i requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ. Il giudizio di appello non può essere trasformato in un nuovo giudizio mediante contestazioni non esplicate in primo grado, poiché l’art. 345 cod. proc. civ. vieta i nova anche quando questi abbiano l’effetto di modificare il tema di indagine. In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte di documenti ritualmente prodotti si presume espressione di una scelta volontaria della parte; questa deve dedurre l’incolpevole mancanza, e solo in tal caso il giudice è tenuto a ordinare la ricerca della documentazione non rinvenuta.

Il Fatto

Due soggetti propongono opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un precetto fondato su una cambiale insoluta, eccependo l’inidoneità del titolo, il rilascio della cambiale a garanzia di una diversa obbligazione, l’estinzione del debito e la prescrizione. Il Tribunale rigetta l’opposizione, ritenendo non provate le eccezioni. La Corte d’appello conferma la decisione, dichiarando inammissibile perché nuovo il motivo sul patto di riempimento e infondato quello sulla prova dell’adempimento, non avendo l’appellante depositato i fascicoli del primo grado contenenti gli elementi probatori richiamati.

Avverso la sentenza di appello i soccombenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi. Alcuni dei resistenti resistono con controricorso, chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la richiesta di estromissione per carenza di legittimazione passiva formulata in sede di controricorso. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il chiamato all’eredità che abbia ricevuto la notifica della riassunzione non assume per ciò solo la qualità di erede, ma ha l’onere di contestarla costituendosi in giudizio. Tuttavia, tale eccezione ha natura sostanziale e introduce una questione di merito, che non può essere denunciata per la prima volta davanti alla Corte. Essa avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di merito o, in ogni caso, mediante ricorso incidentale.

Poiché ciò non è avvenuto, e il controricorso non può qualificarsi come ricorso incidentale per difetto degli elementi di cui all’art. 366 cod. proc. civ., la richiesta è inammissibile.

Nel merito, la Corte ritiene infondato il primo motivo. La corte territoriale ha correttamente indicato le ragioni della novità del motivo di appello sul patto di riempimento: nell’atto di opposizione nulla era stato rilevato su detto patto e sulla sua inosservanza. L’art. 345 cod. proc. civ. vieta i nova, che comprendono non solo domande ed eccezioni in senso stretto, ma anche le nuove contestazioni che modificano il tema di indagine, trasformando il giudizio di appello in un nuovo giudizio. Dal giudizio di merito non è emerso che l’eccezione fosse stata formulata in primo grado, né che su di essa vi sia stata attività istruttoria; le richieste probatorie erano state ritenute inammissibili perché articolate oltre il termine perentorio di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo. In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte di documenti ritualmente prodotti si presume espressione di un atto volontario della parte, libera di ritirare il proprio fascicolo o di ometterne la restituzione. È onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza, e solo ove risulti l’involontarietà il giudice è tenuto a disporre la ricerca della documentazione. Nel caso di specie la parte non ha assolto tale onere. Il contenuto del fascicolo di parte resta distinto da quello del fascicolo di ufficio.

Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’inammissibilità del terzo. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, compensandole con riguardo ad alcuni resistenti, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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