Comodato precario su area comunale occupata da comunità Rom (Cass. civ. Sez. III n. 2302 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il comodato che non rechi un termine di durata, né pattuito dalle parti né desumibile dall’uso cui è destinata la cosa, integra la figura del comodato precario disciplinata dall’art. 1810 cod. civ., con conseguente obbligo del comodatario di restituire il bene non appena il comodante ne faccia richiesta. La verifica della sussistenza o meno di un accordo sul termine costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di norma di diritto, si risolva nella contestazione del giudizio di fatto relativo all’interpretazione del contenuto dell’accordo tra le parti o alla qualificazione della destinazione dell’immobile.

Il Fatto

Il Comune agisce in giudizio per far accertare la cessazione del contratto stipulato con un gruppo di etnia Rom in relazione a un’area di proprietà comunale e per ottenere la condanna al rilascio. L’area era stata destinata al posizionamento di strutture abitative in via emergenziale. I rappresentanti della comunità resistono, sostenendo che le esigenze abitative perdurassero e che, perciò, pur qualificando il rapporto come comodato, dovesse escludersene la cessazione ad nutum.

Il Tribunale qualifica il contratto come comodato precario, privo di termine pattuito per la restituzione, revocabile ad nutum ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., e accoglie la domanda. La Corte d’Appello rigetta l’impugnazione, confermando la qualificazione e la natura privatistica della controversia. I rappresentanti della comunità propongono ricorso per cassazione con tre motivi. L’intimato non svolge difese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta anzitutto il motivo con cui i ricorrenti contestano la qualificazione del rapporto, sostenendo che il disciplinare comunale avrebbe introdotto un termine di durata desumibile dalla necessità di garantire l’accoglienza della comunità. Il motivo è dichiarato inammissibile: al di là della prospettazione formale come falsa applicazione di norma di diritto, la censura investe il giudizio di fatto sull’interpretazione dell’accordo, mirando a destituire di fondamento quanto accertato dal giudice del merito.

Il Collegio richiama il contenuto dell’ordinanza richiamata dai ricorrenti, dalla quale emerge il carattere di emergenzialità e temporaneità della soluzione adottata, nonché la precarietà della misura, esclusa ogni configurazione di un termine di durata. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del merito.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 cod. civ. in relazione all’art. 8 C.E.D.U. e agli artt. 24, 111 e 117 Cost., richiamando il principio di cui a Sezioni Unite n. 13603 del 2004 in tema di nozione di domicilio. La censura è giudicata eccentrica rispetto alla motivazione e, dunque, priva di decisività: la questione posta dalla sentenza impugnata non riguarda la conduzione della vita nomade in carovana quale criterio di identificazione del domicilio, ma se l’immobile oggetto del comodato integrasse il presupposto di fatto per l’applicazione della disciplina della destinazione ad esigenze abitative familiari.

Su quest’ultimo punto il giudice del merito ha escluso, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, la ricorrenza del presupposto. Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 8 C.E.D.U. e del principio eurounitario di sussidiarietà, è parimenti inammissibile: il richiamo all’effettività della tutela è svolto in termini meramente astratti, senza individuare concreti profili di difformità della disciplina nazionale rispetto a quella convenzionale ed euro-unitaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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