Rilievo officioso incompetenza tardivo se non nel decreto ex art 171-bis (Cass. civ. Sez. III n. 32378 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024, che ha modificato l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 ogni rilievo di incompetenza del giudice adito è tempestivo solo se effettuato espressamente con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali tale articolo non si applica, non oltre la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di espressa riserva assunta nella stessa udienza. La declaratoria di incompetenza pronunciata con la decisione finale, senza che la questione sia stata sollevata dalla controparte né rilevata dal giudice nel termine anzidetto, è tardiva e inammissibile. Ne consegue che la competenza del giudice adito si intende definitivamente radicata. In tema di regolamento di competenza, le spese processuali si liquidano considerando il procedimento di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014.
Il Fatto
Il creditore procedente notificava atto di precetto alla banca per il pagamento di poco meno di cinquemila euro, a titolo di spese di lite liquidate in una precedente sentenza di merito. La banca proponeva opposizione, deducendo in via principale l’estinzione del credito per compensazione con un proprio maggior controcredito, vantato per il tramite di una cessionaria di crediti deteriorati, e in via subordinata la riduzione del credito precettato al cinquanta per cento ai sensi dell’art. 1302 cod. civ., trattandosi di debito solidale. Il creditore si costituiva chiedendo il rigetto.
Il Tribunale adito, con la sentenza di merito, dichiarava la propria incompetenza per valore, rilevata d’ufficio, sul presupposto che nelle cause di opposizione all’esecuzione il valore si determina dall’importo del credito per cui si procede, rimettendo le parti davanti al Giudice di pace e compensando le spese. Avverso tale statuizione la banca ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della tempestività del rilievo officioso dell’incompetenza alla luce della disciplina introdotta dalla riforma. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38 e 171-bis cod. proc. civ., perché il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza soltanto con la decisione finale, senza che la questione fosse stata prospettata dalla controparte nella comparsa di risposta né rilevata dal giudice con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ.
Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., stabilendo che la rilevazione della competenza per materia, per valore e, nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., per territorio avvenga anche d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ. o, nei procedimenti ai quali tale articolo non si applica, non oltre la prima udienza. La norma introduce una consistente limitazione della rilevabilità dell’incompetenza, su istanza di parte e d’ufficio, allo scopo di favorire la rapida formazione delle preclusioni ed evitare che rilievi tardivi vanifichino l’attività già svolta.
La Corte ricostruisce gli atti del giudizio di merito. Il Tribunale aveva dapprima sospeso l’efficacia esecutiva del titolo e poi, con un successivo decreto, aveva dato atto della costituzione delle parti e dell’insussistenza di provvedimenti da emettere ai sensi dell’art. 171-bis, primo comma, cod. proc. civ., differendo la prima udienza. In quella sede nessuna eccezione di incompetenza era stata sollevata dalle parti; entrambe avevano chiesto la rimessione in decisione, stante la natura documentale della causa. Solo con la sentenza il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
Non risultando ragioni per le quali alla controversia non debba applicarsi l’art. 171-bis cod. proc. civ. — il procedimento essendo iniziato dopo il 28 febbraio 2023, secondo la disciplina transitoria dell’art. 7 — la declaratoria di incompetenza è tardiva e, dunque, inammissibile. La competenza deve pertanto intendersi definitivamente radicata davanti al Tribunale adito, al quale la causa va rimessa.
In punto di spese, la Corte dà continuità a Cass. n. 8912/2023 (che richiama Cass. n. 504/2020, nonché Cass. n. 21672, n. 3881 e n. 1706/2015): il processo sul regolamento di competenza non riguarda la controversia nella sua interezza, ma soltanto una questione, e va quindi considerato di valore indeterminabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014.
Nota della Redazione
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