Compensazione delle spese nel processo tributario solo con gravi ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 32383 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La motivazione non può risolversi nella sola soccombenza della parte appellata, non essendo questa idonea a integrare una grave ragione di deroga al principio di causalità. La sua insufficienza o illogicità integra un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Il potere di compensare le spese presuppone, dunque, ragioni ulteriori e distinte rispetto al mero esito del gravame.
Il Fatto
La società contribuente impugna una cartella di pagamento di cui aveva avuto conoscenza tramite acquisizione di un estratto di ruolo. Il giudice di primo grado dichiara inammissibile l’impugnazione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione, accoglie l’appello della società e rileva l’omessa notifica della cartella, ma dispone la compensazione delle spese in ragione della «riforma della sentenza di primo grado». La società ricorre per cassazione censurando il capo sulle spese. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91, 92 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice del gravame abbia disposto sulle spese del doppio grado con motivazione apparente e con una ragione non idonea a giustificare la deroga al principio della soccombenza.
La Corte, in via preliminare, osserva che sull’ammissibilità del ricorso si è formato un giudicato interno, avendo il giudice del gravame espressamente pronunciato in tal senso, e che non viene in rilievo il mero giudicato implicito, non prospettabile a fronte delle questioni cd. fondanti, richiamando Cass. Sez. U. n. 24172 del 2025.
Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ratione temporis, consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. Richiamando Cass. n. 9878 del 2025 e Cass. n. 9312 del 2024, ribadisce che tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, poiché altrimenti si configura un vizio di violazione di legge sindacabile in sede di legittimità.
Nella specie, l’appello è stato accolto, sicché non ricorre alcuna soccombenza reciproca, e la «riforma della sentenza di primo grado» null’altro esprime se non la sola soccombenza della parte appellata. La motivazione addotta non poteva, quindi, elidere la soccombenza della controparte secondo il principio di causalità, né attingeva a un profilo litigioso riconducibile a una grave ragione di compensazione.
La Corte conclude che la pronuncia ha fatto malgoverno dei presupposti legali del potere di compensazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la disciplina delle spese attenendosi al principio di diritto esposto.
Nota della Redazione
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