Revocazione inammissibile per omesso esame di questione processuale (Cass. civ. Sez. III n. 14974 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso o errato esame di una questione processuale, anche ove rilevabile d’ufficio, non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La mancata o difettosa valutazione di un fatto processuale non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una carenza di attività di giudizio, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale. Ne consegue l’inammissibilità della revocazione proposta avverso una decisione che, giudicando su di una questione processuale, ne abbia omesso o errato l’esame.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato l’improcedibilità del suo ricorso, con contestuale condanna alle spese. Il motivo di doglianza si incentrava sulla declaratoria di improcedibilità, fondata sulla ritenuta tardività, per un solo giorno, della notifica del controricorso.

Il ricorso per revocazione, illustrato anche da memoria, era stato iscritto due volte a ruolo generale, ragione per cui la Corte ha disposto la riunione delle due impugnazioni separatamente proposte. La questione approda in Cassazione per la verifica della sussistenza del dedotto errore di fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio oggetto di impugnazione. Nell’ordinanza impugnata si statuisce sulla tempestività del controricorso ai fini della liquidazione delle spese processuali, ma non emerge nella motivazione la supposizione di una data in cui sarebbe avvenuta la notifica, rispetto alla quale potesse evidenziarsi un contrasto con gli atti.

Su queste premesse, l’impugnazione risulta proposta avverso un giudizio e, come tale, è inammissibile. La Corte richiama sul punto un precedente specifico per caso analogo (Cass., ord. 11/08/2022, n. 24672).

Il principio affermato è che l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non è configurabile in tutte le ipotesi di omesso o perfino errato esame di una questione processuale, anche ove questa sia rilevabile d’ufficio. Tale evenienza non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata o difettosa attività di giudizio.

A fronte di ciò, la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità. La Corte conforta la conclusione con un ulteriore richiamo (Cass. 04/05/2023, n. 11691).

L’inammissibilità della revocazione fin dalla sua fase rescindente rende privi di rilevanza tutti gli ulteriori argomenti e mezzi sviluppati nel ricorso. La liquidazione delle spese consegue alla soccombenza. La Corte dà infine atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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