Litisconsorzio in appello tributario e integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 32380 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, il litisconsorzio necessario in appello tra ente impositore e agente della riscossione sussiste esclusivamente nelle cause inscindibili, quando l’impugnazione investa, oltre al merito della pretesa impositiva, anche vizi propri della cartella di pagamento. La previsione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti delineata dalle regole processualcivilistiche. Ne consegue che, ove le controdeduzioni rechino un appello incidentale volto a contestare vizi propri dell’atto di riscossione, il giudice d’appello deve integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, a pena di nullità dell’intero procedimento di secondo grado.
Il Fatto
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta su un avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente l’impugnazione, limitatamente a interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello principale e otteneva la riforma della decisione. Nel giudizio di secondo grado il contribuente depositava controdeduzioni contenenti un appello incidentale che investiva, tra l’altro, la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di motivazione della cartella. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’ente impositore. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, lamentando in particolare il difetto di contraddittorio per la mancata evocazione in appello dell’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della corretta instaurazione del contraddittorio in appello. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che nel processo tributario sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori a esso direttamente imputabili, ossia quando si deducono vizi propri dell’atto di riscossione.
Il Collegio precisa poi che il litisconsorzio in appello tra ente impositore e agente della riscossione, quando entrambi siano stati evocati in primo grado, opera soltanto in presenza di cause inscindibili. Tale evenienza ricorre quando i motivi di ricorso abbiano investito, oltre al merito della pretesa impositiva, anche i vizi propri della cartella di pagamento. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 11676 del 2024, cui si affiancano i principi di altre pronunce di legittimità.
La Corte esamina quindi la portata dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La disposizione, che impone di proporre l’appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti. In base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., solo nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno. Le Sezioni Unite n. 11676 del 2024 hanno confermato tale impostazione.
Nel caso concreto, la stessa sentenza impugnata dà conto della proposizione di un appello incidentale che investiva la legittimità della cartella sotto il profilo del difetto di motivazione e la decadenza dal potere di riscuotere. Poiché, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 546/1992, le controdeduzioni recanti appello incidentale vanno depositate quando siano proposte in processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, il giudice del gravame avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.
La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbenti i residui, e cassa la sentenza impugnata per nullità dell’intero procedimento di secondo grado, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda al riesame dietro integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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