Caparra confirmatoria non sostituibile con fideiussione a prima richiesta (Cass. civ. Sez. II n. 32528 del 13.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La caparra confirmatoria pattuita in denaro non può essere sostituita, in via di equivalenza, dalla stipulazione di una fideiussione a prima richiesta, trattandosi di modalità di adempimento non prevista dall’accordo e non equiparabile alla dazione della somma. La scelta negoziale di prestare la cauzione in denaro contante attribuisce al soggetto che la incamera l’immediata disponibilità della moneta, qualità che non può essere propria della garanzia fideiussoria. Ne consegue la legittimità del rifiuto opposto dal promittente venditore alla polizza offerta in luogo della caparra e l’operatività della clausola risolutiva espressa per il mancato versamento nel termine pattuito. In tema di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, non essendo più previsto dal codice di rito il vizio di insufficiente motivazione.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente aveva concluso con il promittente venditore un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un complesso immobiliare a destinazione direzionale. Il negozio prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria entro un termine convenuto, poi differito, con clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento.
La promissaria convenne in giudizio il venditore per accertare l’autenticità della sottoscrizione del preliminare, al fine di trascriverlo. Il convenuto spiegò domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e accolse quella riconvenzionale; la Corte d’appello di Firenze confermò la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sulla dedotta equivalenza tra polizza fideiussoria e caparra e sulla pretesa contrarietà della condotta della promissaria ai principi di correttezza e buona fede. Il fulcro argomentativo è la verifica della sussistenza di una doppia conforme: ai sensi dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. e dell’art. 360, co. 4, cod. proc. civ., chi ricorre per il vizio di cui al n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Onere che nel caso concreto non risulta assolto, come confermato dal richiamo a Cass. n. 5528/2014, Cass. nn. 19001/2016 e 26714/2016.
La Corte soggiunge che il vizio di insufficiente motivazione non è più previsto dal codice di rito civile vigente. L’omesso esame non sarebbe comunque configurabile, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale decisivo, ma di rivendicazione di un diverso apprezzamento delle emergenze di causa, secondo l’insegnamento di Cass. n. 18886/2023.
Nel merito, la Corte esclude che la cauzione in denaro possa essere sostituita dalla fideiussione a prima richiesta in difformità dal patto. Non si tratta di diversità nominalistica: la scelta negoziale di prestare la cauzione in contanti attribuisce a chi la incamera l’immediata utilizzabilità della moneta corrente, qualità estranea alla fideiussione. Il rifiuto opposto dal promittente venditore è dunque legittimo e la clausola risolutiva espressa opera.
Sul piano del vizio di violazione di legge, la Corte ribadisce che esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, richiamando Cass. S.U. n. 25573/2020 e Cass. n. 3340/2019.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, è qualificato come mero auspicio di risultare vincitrice e dichiarato inammissibile. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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