Compensi difensore non sotto minimo tabellare e fase trattazione unitaria (Cass. civ. Sez. II n. 7361 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che pone le spese di causa a carico della parte soccombente non può liquidare un compenso al difensore collocato al di sotto del minimo di tabella. In materia di spese processuali il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che ricomprende anche quella istruttoria: nel computo dell’onorario va quindi incluso il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Nel giudizio di rinvio, ove il giudice sia chiamato a riesaminare il quantum della pretesa e non a un mero vaglio di profili accessori, non vi è ragione di escludere il compenso per tale fase. Il valore della causa si determina nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo, anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che per quest’ultimo esso debba circoscriversi al quantum in aggiunta liquidato.

Il Fatto

Con provvedimento del 2022 la Corte d’appello di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, oltre a compensi ed esborsi. Investita della questione, questa Corte aveva accolto il primo motivo di ricorso e cassato con rinvio il decreto.

Il giudice del rinvio, individuato nella medesima Corte locale in diversa composizione, ha rideterminato l’equo indennizzo e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidando per la fase collegiale e per il giudizio di rinvio importi che il ricorrente assume inferiori al minimo di tabella e non remunerativi del lavoro svolto. Da qui il nuovo ricorso per cassazione, articolato in due motivi tra loro correlati; il Ministero è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione delle norme sul regolamento delle spese e sui compensi professionali, sostenendo che la liquidazione per l’opposizione e per il giudizio di rinvio si colloca sotto il minimo di tabella, non tiene conto della riconosciuta maggiorazione e ha escluso ingiustamente il compenso per la trattazione svolta.

Il Collegio dichiara di voler dare continuità all’indirizzo secondo cui il giudice, nel porre le spese a carico del soccombente, non può liquidare un compenso inferiore al minimo di tabella, richiamando le pronunce più recenti sul punto. Su questa base rileva che, fermo quanto statuito per la fase monitoria, la Corte territoriale ha liquidato per la fase collegiale e per il giudizio di rinvio importi comprensivi della maggiorazione del 30%, escludendo in entrambi i casi lo svolgimento della trattazione.

La Corte osserva che trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022 e che, in materia di spese processuali, il d.m. n. 55/2014 non contempla un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la trattazione che la ricomprende. Nel computo dell’onorario va dunque incluso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, secondo un orientamento sezionale già affermato.

Quanto al giudizio di rinvio, poiché il giudice era chiamato a riesaminare il quantum della pretesa e non a un mero controllo di profili accessori ed estranei al merito, non vi è ragione di escludere il relativo compenso, diversamente da quanto deciso in un precedente in cui il rinvio imponeva solo il ricomputo delle spese processuali. Il valore della causa, inoltre, va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo, anche per il giudizio svoltosi dopo il rinvio. Poiché la Corte locale, in ragione della semplicità delle questioni, ha inteso attestarsi al minimo di tabella, la liquidazione avrebbe dovuto assommare all’importo risultante dalla somma delle voci di studio, introduzione, trattazione e decisionale, con l’implemento già riconosciuto, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il decreto impugnato è pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito. Il regolamento delle spese segue la soccombenza; il Ministero è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate tenendo conto del valore e della qualità della causa e delle attività svolte, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 1 bis, d.m. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *