Credito d’imposta inesistente e non spettante: distinzione e termine di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 24822 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione dei crediti d’imposta, il credito artificiosamente aumentato rispetto all’importo risultante dalle scritture contabili e dalle dichiarazioni è credito inesistente, e non credito non spettante, poiché manifestamente maggiore di quello effettivo. Ne consegue l’applicazione del termine di accertamento più ampio, di otto anni, in luogo di quello di quattro anni previsto per il credito non spettante. La mancata proposizione della denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e la mancata contestazione di reati tributari non sono circostanze dirimenti ai fini della qualificazione del credito, che discende dalla sua genesi contabile e dichiarativa.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’atto di recupero notificatole per i periodi d’imposta 2004 e 2005. A seguito di processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria aveva sottoposto a controllo gli investimenti agevolati riferiti agli anni dal 2001 al 2006 e rideterminato le percentuali di utilizzo del credito d’imposta, tenendo conto della dotazione finanziaria e della copertura delle singole compensazioni.
L’Ufficio contestava crediti utilizzati in eccesso, non suscettibili di compensazione in sede di presentazione del mod. F24. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con un unico motivo di doglianza; la società contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unica censura, che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 16, del d.L. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il giudice regionale aveva ritenuto che i crediti portati in compensazione non fossero inesistenti, ma solo non validamente utilizzati e quindi non spettanti, applicando il più breve termine decadenziale di quattro anni anziché quello di otto anni.
Il motivo è fondato. Il giudice dell’appello è incorso nell’errore di diritto denunciato. La sentenza impugnata conteneva una ricostruzione analitica della genesi del credito per ciascun periodo d’imposta dal 2001 al 2006, con l’indicazione dell’investimento netto agevolabile, del credito pari alla metà dell’investimento, della dichiarazione o contabilizzazione e dell’importo utilizzato.
Da tale ricostruzione emergeva che, a fronte della dichiarazione o contabilizzazione di un importo, ne era stato sempre utilizzato uno assai maggiore. La sentenza impugnata non ha tratto da questa base fattuale, chiara e incontrastata, le giuste conclusioni, pur dimostrando di conoscere la distinzione tra credito inesistente, artificiosamente rappresentato sin dall’origine in sede contabile dichiarativa, e credito non spettante, esistente ma non fruibile in compensazione nel momento in cui è fatto valere, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 34419 del 2023.
La conclusione del giudice regionale è erronea alla luce della ricostruzione operata: la sistematica dichiarazione di un credito reale di ammontare ben diverso rispetto a quello utilizzato in compensazione è spiegabile solo con l’artificioso aumento del credito effettivo, che costituisce utilizzo di credito in realtà inesistente. Parimenti erronea è la decisione che si fonda sulla mancata denuncia penale e sulla mancata contestazione di reati tributari, circostanze non dirimenti sotto il profilo esaminato.
In accoglimento del ricorso, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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