Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32604 del 14.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e della falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il motivo che non trascrive, non produce e non localizza gli atti negoziali su cui fonda la propria tesi difensiva è affetto da carenza di specificità e non supera il vaglio di ammissibilità. L’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata proroga dell’accordo e alla decorrenza della prescrizione costituisce giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’INPS e trasferito per mobilità volontaria da altra amministrazione, percepiva un assegno ad personam con riferimento alle quote retributive maggiori godute presso l’ente di provenienza. Con verbale di intesa in sede sindacale dell’11.10.2007 era stata pattuita la sospensione, per un anno, dell’assorbimento dell’assegno, con facoltà dell’ente di recuperare le somme non riassorbite e di riattivare il meccanismo qualora entro l’anno non fosse intervenuto un accordo risolutivo.
Non essendo stato raggiunto l’accordo, l’INPS avviava il recupero con trattenute in busta paga solo a partire dal marzo 2019, a seguito di richiesta di restituzione del 18.2.2019. Il lavoratore chiedeva allora dichiararsi la prescrizione del credito e la condanna dell’ente alla restituzione delle somme già trattenute. Il Tribunale di Verbania accoglieva quasi integralmente la domanda; la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame dell’INPS, escludendo che fosse intervenuta alcuna proroga dell’accordo.
La Motivazione della Corte
L’INPS proponeva due motivi, esaminati congiuntamente perché interconnessi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 2033 cod. civ., sostenendo che la prescrizione fosse decorsa solo dal definitivo spirare del termine di contrattazione nazionale, o al più dalla scadenza della proroga concordata al 1° marzo 2009. Con il secondo contestava l’interpretazione delle clausole contrattuali e degli accordi sindacali, assumendo l’esistenza di una proroga tacita.
La Corte rileva anzitutto che un ricorso analogo era già stato dichiarato inammissibile (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3636). In quella sede si era fatto leva sulla comune carenza di specificità dei motivi, perché il ricorrente non trascriveva, non produceva e non localizzava i due verbali d’intesa posti a fondamento della propria tesi sulla decorrenza della prescrizione. Il rilievo va ribadito, non essendo tali oneri osservati neppure nel presente giudizio.
Nel merito, la Corte territoriale aveva accertato che nessun accordo ulteriore era mai stato sottoscritto e che quindi non vi era stata alcuna proroga del termine. A fronte di tale accertamento — confermato da altri precedenti sul medesimo contenzioso (Cass. 11 settembre 2025, n. 25036; Cass. 10 ottobre 2025, n. 27187) — le censure risultano in realtà finalizzate a richiedere un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito.
Analogamente, quanto alla possibilità di far valere il diritto, la Corte d’Appello aveva accertato che la clausola di inibitoria al riassorbimento era venuta meno dal 12.10.2008 e che da allora l’ente poteva pretendere le restituzioni. Anche questo integra un giudizio di fatto sugli effetti dell’accordo iniziale, non rimetterebile in discussione in sede di legittimità.
Vale in definitiva il principio secondo cui non sono ammissibili i motivi con i quali, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e della falsa applicazione di legge, si miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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