Contratti integrativi e ricorso per cassazione: onere di deposito integrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6199 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia della violazione e falsa applicazione di un contratto collettivo integrativo è inammissibile quando il ricorrente non depositi il testo integrale del contratto né indichi dove esso sia stato prodotto nei gradi di merito. L’esenzione dall’onere di deposito, prevista per i contratti collettivi nazionali in ragione del loro regime di pubblicità, non si estende ai contratti integrativi, che hanno dimensione decentrata e la cui interpretazione è riservata al giudice di merito. Ne deriva che il motivo di ricorso fondato su semplici stralci di clausole, riportati nella sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità e non consente alla Corte di valutare la dedotta violazione dei canoni ermeneutici.

Il Fatto

Una docente aveva chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione, nella mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, a uno degli ambiti indicati nelle proprie preferenze. Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Ancona, in riforma, l’aveva accolta, ritenendo che il punteggio dovesse prevalere sull’ordine delle preferenze espresse.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016 e la falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. La docente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’interpretazione dell’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016, assumendo che la decisione territoriale contrasti con il tenore letterale e la ratio della norma contrattuale, che rinviava all’ordine stabilito nell’allegato I. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il criterio di conservazione dell’art. 1367 c.c. operi solo quando non sia possibile interpretare il contratto secondo il senso letterale e l’intenzione delle parti.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Sul primo richiama il consolidato principio per cui, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia della violazione dei contratti collettivi è ammessa solo per quelli di carattere nazionale, assistiti dal regime di pubblicità dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. I contratti integrativi, pur parametrati al territorio nazionale, hanno dimensione decentrata; la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile (Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 25626/2020).

Il motivo, incentrato sull’assunto che il CCNI vada inteso diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, integra de plano il limite alla ricorribilità così individuato.

Il secondo motivo, pur correttamente impostato sul piano dei canoni ermeneutici, è inammissibile sotto altro profilo: non è corredato dalla produzione dei contratti integrativi, né indica il luogo del loro eventuale deposito in sede di merito. Le valutazioni della Corte non possono fondarsi su stralci di clausole riportate nella sentenza impugnata, occorrendo l’intero testo negoziale.

Vale il principio, parallelo al precedente, per cui l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico è limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, per i quali non è previsto il regime di pubblicità dell’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 8231/2011; Cass. n. 23177/2013). Opera quindi il criterio di specificità del ricorso, inammissibile ove il ricorrente non depositi integralmente la normativa collettiva integrativa censurata né indichi la localizzazione negli atti di causa (Cass. n. 12481/2022; Cass. S.U. n. 8950/2022). Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l’esonero delle Amministrazioni dello Stato mediante prenotazione a debito (Cass. S.U. n. 9938/2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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