Doppia conforme e onere di specificità: ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6779 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, la deduzione del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è preclusa dalla esistenza della doppia conforme di merito ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di appello sono tra loro diverse. Il ricorso che non trascriva gli atti processuali sui quali si fonda la censura, o non produca il testo integrale del contratto collettivo, è inammissibile o improcedibile, non potendo la Corte supplire all’onere di autosufficienza. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile.
Il Fatto
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice, chiedendo l’accertamento della illegittimità del recesso, la reintegra e il risarcimento del danno o, in subordine, l’indennità risarcitoria. Le contestazioni disciplinari riguardavano la riparazione non corretta di un macchinario presso un cliente e l’assenza ingiustificata dal lavoro.
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice del reclamo ex legge n. 92/2012, ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo provata l’assenza ingiustificata e sufficiente, di per sé, tale ragione a fondare il recesso, ed escludendo l’intento ritorsivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto qualificato le “considerazioni preliminari” svolte dal ricorrente come non autonome, poiché prive di rubrica e di indicazione dello specifico vizio tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ..
Il primo motivo, che denunciava violazione dei canoni ermeneutici ex art. 116 cod. proc. civ. e arbitraria valutazione di una deposizione testimoniale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale vizio è configurabile solo se il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile, situazioni non sussistenti nel caso. Il motivo difettava inoltre di specificità, non essendo chiarito se la circostanza del monte ferie esaurito fosse stata allegata in merito, né essendo trascritta la risultanza da cui emergeva.
Quanto alla valutazione di inattendibilità del teste, la Corte ha ribadito che si tratta di apprezzamento rimesso al giudice di merito, non rivedibile in legittimità neppure sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la cui deduzione è preclusa dalla doppia conforme di merito ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrato la loro diversità.
Il secondo motivo, incentrato sulla mancata ammissione della prova orale, è stato parimenti inammissibile: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. attiene al riparto dell’onere probatorio ed è estranea al tema concretamente sviluppato, censurabile solo con vizio di motivazione, non dedotto e comunque precluso per doppia conforme. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di indicazione della norma violata e per difetto di pertinenza, richiedendo la natura ritorsiva che il motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. sia determinante ed esclusivo.
Il quarto motivo è improcedibile per mancata produzione del contratto collettivo ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., onere soddisfatto solo con la produzione del testo integrale o l’indicazione della collocazione nel fascicolo. Il quinto motivo è inammissibile come mera contrapposizione valutativa. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese e l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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