Inammissibile il ricorso INPS sulla prescrizione dell’assegno ad personam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32603 del 14.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione o della falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. L’accertamento sull’assenza di proroga, espressa o tacita, di un accordo sindacale e sulla conseguente decorrenza della prescrizione del credito retributivo costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente che fondi la propria tesi difensiva su documenti non trascritti, non prodotti né localizzati viola l’onere di specificità dei motivi.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente dell’INPS per mobilità volontaria da altra amministrazione, percepiva un assegno ad personam per le quote retributive maggiori maturate presso l’ente di provenienza. Con verbale di intesa in sede sindacale dell’11.10.2007 era stata pattuita la sospensione per un anno dell’assorbimento dell’assegno, con facoltà dell’INPS di recuperare le somme non riassorbite e di riattivare il meccanismo qualora entro l’anno non fosse intervenuto un accordo risolutivo.
Non raggiunto l’accordo, l’ente avviava il recupero mediante trattenute solo dal marzo 2019, dopo la richiesta di restituzione del 18.2.2019. La lavoratrice chiedeva allora la declaratoria di prescrizione decennale del diritto al recupero e la restituzione delle somme già trattenute. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame dell’INPS, escludendo che fosse intervenuta alcuna proroga.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 2935 e 2033 cod. civ. e sull’interpretazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009. L’INPS sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere solo dal definitivo esaurimento della contrattazione collettiva, segnato dal CCNL 2016-2018 firmato il 12.2.2018, o quantomeno dalla scadenza della proroga concordata al 1° marzo 2009.
La Corte rileva anzitutto che un ricorso identico era già stato dichiarato inammissibile (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3636). I motivi presentavano una comune carenza di specificità, perché il ricorrente non trascriveva, non produceva e non localizzava i due verbali d’intesa su cui fondava la tesi della proroga.
Il rilievo è ribadito nel presente giudizio, dove non risultano che passaggi narrativi di incerta completezza e riferibilità. La Corte territoriale ha invece accertato che nessun accordo ulteriore era stato sottoscritto e che dunque non vi era stata alcuna proroga del termine. Analogo indirizzo emerge da altri precedenti sul medesimo contenzioso (Cass. 11 settembre 2025, n. 25036; Cass. 10 ottobre 2025, n. 27187).
Di fronte a tale accertamento, le censure mirano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie. La Corte d’Appello ha affermato la valenza annuale dell’accordo, senza proroga né espressa né tacita, e ha ritenuto che la clausola di inibitoria al riassorbimento fosse venuta meno dal 12.10.2008, con conseguente possibilità di pretendere le restituzioni. Anche questo profilo integra un giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.
Vale quindi il principio per cui non sono ammissibili i motivi con i quali, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e della falsa applicazione di legge, si miri a una rivalutazione dei fatti storici (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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