Estinzione per rinuncia tacita e limiti dell’istanza di fissazione udienza (Cass. civ. Sez. V n. 32732 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., per rinuncia tacita conseguente al decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per sollecitare l’esame nel merito del ricorso. Il merito resta esaminabile unicamente entro i limiti della verifica della soccombenza virtuale, ai fini della conferma della condanna alle spese operata col decreto. Ne consegue che, accertata la regolarità del decreto, non può rimettersi in discussione il merito della controversia.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, contestando dichiarazioni infedeli ai fini IRES e IRAP per componenti negativi di reddito scaturenti da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre a indebita detrazione IVA. La società impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

Nel giudizio di legittimità veniva emessa proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata regolarmente. Non essendo intervenuta tempestiva istanza di decisione, seguiva decreto di estinzione. La ricorrente depositava poi istanza di fissazione dell’udienza, prospettando la discussione del merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il tema dell’incidenza dell’intervenuta estinzione e della successiva istanza di fissazione sul merito della lite. Rileva che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 380-bis cod. proc. civ. hanno introdotto una nuova fattispecie estintiva: la mancata proposizione dell’istanza di decisione nel termine di quaranta giorni equivale a rinuncia al ricorso.

Poiché si tratta pur sempre di estinzione per rinuncia, le parti conservano il potere di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.. Resta però da stabilire l’oggetto del giudizio che consegue a tale istanza.

Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 15817/2009, secondo cui il terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. non offre dati testuali per individuare i poteri della Corte adita con l’istanza. In via sistematica si deve ritenere che il legislatore abbia voluto consentire alle parti di chiedere una pronuncia sulla controversia, senza imporre l’onere di indicarne i motivi. Non si tratta di un rimedio impugnatorio, ma di una richiesta di passaggio a una fase successiva, con piena competenza decisoria.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che oggetto di questa fase può essere la verifica della soccombenza virtuale (in tal senso Cass. Sez. U. n. 19980/2014 e, da ultimo, Cass. n. 26444/2024). Deve invece escludersi che, accertata la regolarità del decreto, possa rimettersi in discussione il merito: a tal fine occorreva proporre istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta.

Nel caso di specie il decreto risulta emesso nel rispetto dei requisiti di legge: la proposta è stata depositata il 31/10/2023, le comunicazioni sono avvenute il 4.11.2023, il termine scadeva il 14.12.2023, mentre l’istanza è stata depositata solo il 27.12.2023. La Corte enuncia quindi il principio di diritto e, quanto alle spese, osserva che l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, non muta le conclusioni, poiché la soccombenza virtuale va verificata con riferimento all’epoca di perfezionamento della fattispecie estintiva e l’assoluzione era intervenuta con sentenza del g.u.p. a seguito di udienza preliminare. Conferma pertanto il decreto di estinzione, anche in ordine alle spese, compensando quelle della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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