Sgravio contributivo alle cooperative agricole e soccida monetizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32730 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravio contributivo previsto dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, il beneficio spetta alle cooperative e ai consorzi di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 240/1984 quando concorrono due requisiti: l’allevamento o la coltivazione del prodotto, anche da parte di terzi in forza di un contratto agrario di natura associativa, in zone agricole svantaggiate o di montagna, e il successivo conferimento del prodotto alla cooperativa. La pattuizione di soccida monetizzata, con cui le parti deroghino all’art. 2178 cod. civ. e prevedano la remunerazione del soccidario in danaro in luogo dell’accrescimento del bestiame, incide solo sulle modalità di remunerazione e resta estranea ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva, senza riflessi sul diritto allo sgravio. Grava sull’impresa che invoca il beneficio l’onere di provare la sussistenza dei requisiti.

Il Fatto

Una società agricola cooperativa chiedeva di godere, per l’anno 2016, dell’agevolazione contributiva dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, in forza dell’attività di allevamento e sfruttamento del bestiame svolta in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate, senza lo scomputo della quota monetizzata al soccidario. L’INPS pretendeva invece la contribuzione integrale con un avviso di addebito, opposto dalla cooperativa.

Il Tribunale accoglieva le domande della cooperativa e dichiarava non dovute le somme pretese. La Corte d’appello confermava la decisione solo per la parte relativa alla soccida monetizzata e, nel resto, accoglieva il gravame dell’INPS, rigettando le domande originarie. La cooperativa ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’INPS resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie astratta muovendo dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, che prevede il pagamento ridotto dei contributi per il personale occupato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. La norma interpretativa del 2013 ne aveva esteso l’applicazione alle cooperative e ai consorzi non operanti in zone svantaggiate, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci e successivamente conferito.

La Corte costituzionale, dichiarando illegittimo il secondo periodo di quella disposizione, aveva però precisato che il legislatore attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate, restando ininfluente che la cooperativa non operi in tali zone e che i soci abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Per il riconoscimento del beneficio devono dunque concorrere due requisiti: l’allevamento o la coltivazione del prodotto in zone svantaggiate, che integra il concetto di provenienza, e il conferimento del prodotto alla cooperativa.

Richiamando il costante orientamento di legittimità, il Collegio ribadisce che, trattandosi di uno sgravio contributivo, incombe sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere della prova dei requisiti necessari. Su questa base il primo motivo del ricorso principale è inammissibile: la corte territoriale aveva fondato il rigetto su una ratio decidendi concorrente, ossia il difetto di prova dell’effettività dell’allevamento nel periodo richiesto, da sé sola sufficiente, che la ricorrente non ha specificamente censurato.

Il secondo motivo è in parte infondato, perché la sentenza ha dato conto del proprio convincimento nei limiti del minimo costituzionale, e in parte inammissibile, risolvendosi in un sindacato sull’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda domande ed eccezioni, non le istanze istruttorie. Il quarto è inammissibile, perché la mancata ammissione della CTU non integra l’omesso esame di un fatto storico.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ritiene che la soccida monetizzata incida solo sulle modalità di remunerazione del soccidario, sostituendo il compenso in danaro all’accrescimento del bestiame, senza alcun rilievo sui requisiti dello sgravio. L’INPS, del resto, non contesta lo svolgimento dell’attività di allevamento nelle zone considerate, ma solo la peculiare modalità di remunerazione, estranea ai fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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