Sequestro liberatorio, spese e ricorso straordinario: serve il reclamo (Cass. civ. Sez. III n. 32867 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento diretto alla nomina del sequestratario, previsto dall’art. 1216, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 79 disp. att. cod. proc. civ., ha natura cautelare e non di volontaria giurisdizione, costituendo una species del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 cod. proc. civ.. Ad esso si applica, pertanto, la disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che il provvedimento che statuisce sulle spese non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., difettando il requisito della definitività. Dopo l’abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, dell’ultimo comma dell’art. 669-septies cod. proc. civ., l’unico rimedio esperibile avverso la statuizione sulle spese è il reclamo di cui all’art. 669-terdecies cod. proc. civ., la cui esperibilità esclude l’ammissibilità del ricorso straordinario.

Il Fatto

Un locatore, proprietario di un fondo concesso in locazione, alla scadenza del contratto non accettava la riconsegna dell’immobile da parte della società conduttrice. Quest’ultima, dopo aver intimato al creditore di ricevere la prestazione, instaurava davanti al Tribunale di Cassino il procedimento di sequestro liberatorio per la nomina di un sequestratario.

Il Tribunale nominava il sequestratario e, con provvedimento depositato il 24 marzo 2022, dichiarava la chiusura della procedura, condannando il locatore alla rifusione delle spese e al pagamento del compenso al sequestratario. Avverso tale provvedimento il locatore proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., affidato a due motivi. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della natura del procedimento diretto alla nomina del sequestratario, preliminare rispetto all’esame dell’ammissibilità del ricorso. Il ricorrente censurava la condanna alle spese sul presupposto che si trattasse di volontaria giurisdizione, con conseguente impossibilità di individuare una parte soccombente.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi di decisorietà e definitività, non sono impugnabili per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che provvedano anche sulle spese processuali. Ciò che occorre stabilire è, dunque, se il procedimento in esame sia effettivamente qualificabile come volontaria giurisdizione.

Richiamando un proprio precedente, la Corte rileva che all’art. 79 disp. att. cod. proc. civ. è attribuita la sola regolazione della competenza, delle modalità del procedimento e dell’esecuzione del sequestro. Sotto il profilo funzionale, al procedimento va riconosciuta natura cautelare, in quanto strumentale ad assicurare riparo contro il pregiudizio che potrebbe derivare dalla protrazione dell’obbligo di riconsegna. Tale carattere trova conferma nell’inserimento della fattispecie nell’ambito del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 cod. proc. civ.

Sopravvenuta la disciplina del procedimento cautelare uniforme, questa si è estesa anche al sequestro di cui all’art. 1216, secondo comma, cod. civ. Al procedimento divenne applicabile la norma dell’art. 669-septies cod. proc. civ. e, dopo la modifica del 2009, il suo nuovo testo. Poiché la legge n. 69 del 2009 ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 669-septies, l’ordinanza contenente la condanna alle spese non è più opponibile ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.: l’unico rimedio esperibile è il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.

Ne deriva che il ricorso straordinario è inammissibile, essendo stato proposto avverso un provvedimento non definitivo, impugnabile con il diverso rimedio del reclamo. Il secondo motivo, relativo al carico del compenso del sequestratario, è inammissibile per le medesime ragioni; quanto alla contestazione della liquidazione in sé, il ricorso non risulta proposto contro il soggetto indicato come legittimato. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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