Opposizione esecutiva e legittimazione del cessionario: ricorso per cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 25672 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. la parte contesta la regolarità formale o l’inopportunità di un atto del processo esecutivo o di un atto ad esso prodromico, mentre con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Ne consegue che la sentenza di primo grado che dichiari il difetto di legittimazione attiva del cessionario del credito, quale mandatario della società cessionaria, è appellabile e non ricorribile per cassazione, poiché il capo decide il diritto del creditore ad agire in via esecutiva e non è sussumibile entro l’art. 617 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è ammesso soltanto per i capi che decidono un motivo di doglianza riconducibile alla citata disposizione. In difetto di espressa e motivata diversa qualificazione della domanda da parte del giudice, spetta al giudice dell’impugnazione verificare la correttezza del rimedio esperito.
Il Fatto
Un istituto di credito aveva concesso un mutuo, garantito da ipoteca su un immobile, e aveva poi conferito il ramo d’azienda comprendente il relativo rapporto a una banca. Accertato l’inadempimento, quest’ultima aveva notificato atto di precetto e avviato la procedura esecutiva immobiliare, rimasta incapiente. La società originaria creditrice aveva quindi ceduto pro soluto i propri crediti, qualificati come attività finanziarie deteriorate, a una società veicolo, che aveva conferito procura a un mandatario per la gestione e il recupero dei crediti acquistati.
Il mandatario aveva intimato ai debitori e alla terza datrice di ipoteca il pagamento di una somma determinata. I destinatari proponevano opposizione agli atti esecutivi, contestando il difetto dello ius postulandi, il difetto di legittimazione attiva del presunto creditore e l’erroneità del quantum. Il Tribunale, acquisita la documentazione offerta dalla parte opposta, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del mandatario, condannandolo alle spese. Avverso tale sentenza il mandatario ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la questione non attiene al merito della cessione, ma all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile. I debitori avevano convenuto il mandatario davanti al Tribunale con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo in via preliminare di sospendere l’efficacia esecutiva e dichiarare l’inefficacia del precetto e, nel merito, di dichiararne la nullità, ma avevano anche chiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva esclusivamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del mandatario ad intraprendere l’azione esecutiva promossa. Il ricorrente ha impugnato proprio quel capo. La Corte osserva che, secondo un consolidato approdo ermeneutico di legittimità, con le opposizioni ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. si contesta la regolarità formale o l’inopportunità di un atto del processo esecutivo o di un atto prodromico, mentre con l’opposizione all’esecuzione si contesta lo stesso diritto del creditore ad agire in via esecutiva.
È appunto quest’ultima l’evenienza verificatasi: il ricorrente ha denunciato non il vizio formale dell’atto, ma il mancato riconoscimento della propria legittimazione ad agire in via esecutiva. Avverso la sentenza impugnata si sarebbe dovuto proporre appello, essendo ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado su opposizione esecutiva soltanto quando, o per i capi con cui, essa ha deciso un motivo di doglianza sussumibile entro l’art. 617 cod. proc. civ.
La Corte precisa inoltre che, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, non risulta una espressa e motivata diversa qualificazione della domanda da parte del giudice che ha reso il provvedimento e che spetta al giudice dell’impugnazione la verifica della correttezza della scelta del rimedio in concreto esperito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese, distratte in favore del difensore antistatario, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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