Inammissibile l’appello proposto con ricorso e non notificato (Cass. civ. Sez. II n. 449 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cognizione ordinaria l’appello deve essere proposto con atto di citazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., anche quando il procedimento di primo grado si sia svolto secondo le regole del rito sommario, introdotto con ricorso, e anche quando oggetto dell’impugnazione sia la sentenza che ha deciso sulla querela di falso proposta in via incidentale. La scelta della forma del ricorso è imputabile a errore della parte e non è scusata dai principi di ultrattività del rito, di apparenza o di affidamento processuale. L’appello non notificato alla controparte entro il termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. è inammissibile, né la costituzione degli appellati, avvenuta dopo la scadenza del termine e il maturarsi del giudicato, produce effetto sanante. L’omessa o tardiva comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza non scrimina l’errore della parte, perché il tempestivo deposito è solo uno degli elementi della potenziale sanatoria dell’errore nella scelta del rito.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso da due soggetti per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con il ricorrente. Per dimostrare l’avveramento della condizione sospensiva, il ricorrente aveva prodotto una dichiarazione bancaria attestante l’erogazione di un mutuo; la controparte ne aveva chiesto in via incidentale la declaratoria di falsità.

Il Tribunale, con sentenza del 2016, aveva accolto la querela. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4481/2020, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal soccombente: l’atto, redatto nella forma dell’atto di citazione, era stato depositato ma non notificato alla controparte, la quale si era costituita al solo fine di eccepirne l’inammissibilità, quando ormai il termine per impugnare era scaduto. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ., oltre ai principi di ultrattività del rito e di affidamento processuale. Il ricorrente sostiene di avere depositato un ricorso, con richiesta di fissazione dell’udienza, e che il decreto, emesso, non gli era stato comunicato per errore della cancelleria, rendendogli impossibile la notifica. La forma del ricorso sarebbe stata corretta perché il primo grado si era svolto con ricorso.

La Corte muove dall’errore di premessa. Nel giudizio di cognizione ordinaria l’unica forma di proposizione dell’appello è l’atto di citazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., anche quando il procedimento di primo grado si sia svolto secondo le regole del rito sommario. Il collegio richiama sul punto Cass. n. 6318 del 2020, Cass. n. 24379 del 2019 e Cass. n. 8757 del 2018.

Tale regola non conosce eccezioni per l’appello avverso la sentenza che decide sulla querela di falso in via incidentale. L’art. 221 cod. proc. civ. prescrive che la querela si propone in via principale con atto di citazione e in via incidentale con dichiarazione da unirsi al verbale; non con il ricorso, previsto in altri riti come forma alternativa all’atto di citazione.

Ne discende l’irrilevanza dei richiami all’ultrattività del rito e all’affidamento processuale, poiché la scelta della forma è imputabile esclusivamente a errore della parte. La Corte ricorda il principio di equipollenza delle forme processuali: l’appello proposto con ricorso, invece che con citazione, non determina decadenza se notificato, unitamente al decreto, entro il termine per impugnare. Nel caso concreto manca però la notifica, e la costituzione degli appellati è avvenuta dopo la scadenza del termine e il passaggio in giudicato della sentenza, senza efficacia sanante.

L’errore denunciato è dunque irrilevante: anche seguendo la tesi del ricorrente, l’appello sarebbe comunque inammissibile per difetto di notificazione. Quanto all’omessa comunicazione del decreto, la Corte richiama Cass. n. 24386 del 2022, Cass. n. 22256 del 2018 e Cass. n. 12413 del 2017: è assorbente l’errore della parte, perché il tempestivo deposito è solo uno degli elementi della potenziale sanatoria. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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