Rottamazione ter senza prova del collegamento tra cartelle e avviso opposto (Cass. civ. Sez. V n. 32879 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’estinzione del giudizio presuppone la prova del collegamento univoco tra le cartelle oggetto della definizione e l’atto impositivo impugnato. In difetto di tale prova, la fattispecie estintiva non si perfeziona, ma l’istanza depositata dal ricorrente rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta, perché il meccanismo sanzionatorio è previsto per l’inammissibilità originaria del gravame.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un’indagine finanziaria sui conti del contribuente, esercente attività di filatelia e numismatica, notificava per l’anno di imposta 2006 un avviso di accertamento con cui ricostruiva maggiori ricavi e recuperava a tassazione Irpef, Iva e Irap. L’atto impositivo, rimasto privo di esito quanto all’accertamento con adesione, era impugnato avanti alla C.t.p. di Ferrara, che accoglieva il ricorso; la decisione era riformata in appello.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, con nota depositata il 22 ottobre 2025, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza impugnata, depositando la comunicazione dell’Amministrazione e i bollettini di pagamento delle rate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di estinzione, che il ricorrente fonda sull’adesione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018. Il Collegio rileva che dagli atti non emerge la prova che le cartelle oggetto della definizione — non depositate in fascicolo — siano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato.

In mancanza di un collegamento univoco tra cartelle e atto impositivo, il Collegio esclude che possa ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione-ter. L’istanza, tuttavia, non resta priva di effetti processuali: essa è qualificata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a una pronuncia di merito, con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e della compensazione delle spese di lite. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente conforme Cass. 18/11/2022, n. 34109.

Il Collegio affronta poi la questione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Ne individua la ratio nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne circoscrive l’operatività all’inammissibilità originaria del gravame. Poiché nella specie l’inammissibilità è sopravvenuta, per sopraggiunto difetto di interesse, il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione, secondo l’indirizzo già espresso da Cass. n. 34109 del 2022.

La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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