Rottamazione ter, estinzione non provata e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 32880 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la parte che chiede l’estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione ter deve provare il collegamento univoco tra le cartelle oggetto della definizione e l’atto impositivo impugnato. In difetto di tale prova non si perfeziona la fattispecie estintiva. L’istanza di estinzione, tuttavia, rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione e compensazione delle spese. Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità non è originaria, ma sopravvenuta per difetto di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un’indagine finanziaria sui conti correnti di un contribuente esercente attività di filatelia e numismatica, riscontrava prelievi e versamenti non giustificati. Previa instaurazione del contraddittorio, notificava per l’anno di imposta 2005 un avviso di accertamento con cui ricostruiva maggiori ricavi e recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva e Irap.
Fallito l’accertamento con adesione, il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Ferrara, che accoglieva il ricorso; la decisione era riformata in appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso. Con nota depositata il 22 ottobre 2025 chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione ter e depositava comunicazione dell’Agenzia e bollettini di pagamento delle rate.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente aveva dedotto l’adesione alla definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza di appello e, per l’effetto, l’estinzione del processo. Il Collegio rileva che dagli atti non emerge la prova che le cartelle oggetto di rottamazione siano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato.
In assenza di un collegamento univoco, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione ter. La Corte esclude, dunque, che si sia realizzata la causa di estinzione del giudizio invocata.
Ciononostante, l’istanza di estinzione assume rilievo sul piano dell’interesse. Essa costituisce manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a una pronuncia di merito. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite. Sul punto il Collegio richiama il proprio precedente Cass. n. 34109 del 2022.
Quanto al regime sanzionatorio, la Corte esclude l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La relativa ratio è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; il meccanismo opera quindi in caso di inammissibilità originaria del gravame, non per quella sopravvenuta, come nella specie per il venir meno dell’interesse.
Il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.