Il gruppo con attività principale svolta all’estero non è esterovestito senza costruzione di puro artificio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7692 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la nozione di sede dell’amministrazione, di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, contrapposta alla sede legale, coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, deputato all’accentramento degli organi e degli uffici societari. Ai fini dell’accertamento dell’esterovestizione di una società controllata con sede in altro Stato membro, l’individuazione del luogo da cui partono gli impulsi gestionali della controllante non è criterio sufficiente, dovendosi comunque dimostrare che la società estera costituisca una costruzione di puro artificio, priva di effettività economica, il cui scopo essenziale sia limitato all’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale. La circostanza che una società svolga la parte principale della propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede non fonda una presunzione generale di frode.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2012, contestando la fittizietà della sede portoghese della società committente, ritenuta in realtà esterovestita in Italia, e quindi l’imponibilità delle prestazioni di servizi rese dalla prima alla seconda, qualificate come non imponibili ai sensi dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva l’appello della società e del socio accomandante, escludendo l’esterovestizione e la conseguente imponibilità in Italia dei servizi. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, dopo aver disatteso l’istanza di riunione e il primo motivo di ricorso concernente la motivazione apparente, richiama il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di esterovestizione. In particolare, valorizza la giurisprudenza unionale (CGUE Cadbury Schweppes) secondo cui la libertà di stabilimento può essere limitata solo per contrastare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a eludere l’imposta nazionale.

Quanto al diritto interno, la Corte chiarisce che la “sede dell’amministrazione” ex art. 73 TUIR non può coincidere con l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla controllante, a meno che non si configuri un’eterodirezione tale da ridurre la controllata a “mero satellite” privo di prerogative sovrane. La verifica deve quindi concentrarsi sull’effettivo insediamento della società nello Stato membro ospite e sull’esercizio di un’attività economica reale.

Applicando questi principi, gli ermellini ritengono la sentenza impugnata coerente e approfondita, avendo i giudici d’appello verificato la sussistenza in Portogallo di una sede effettiva, con organi sociali, dipendenti e attività concretamente svolte. Viene quindi respinta la prospettazione dell’Ufficio, definita atomistica, in quanto concentrata sul ruolo di amministratori di fatto dei soci italiani senza contestare l’insussistenza di un insediamento effettivo all’estero.

Conseguentemente, la Corte dichiara infondati i motivi concernenti l’esterovestizione e la questione processuale delle eccezioni tardive, considerate mere difese. Dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi sull’efficacia del giudicato penale e sul difetto di motivazione in ordine alla consulenza tecnica. Infine, dichiara inammissibili i motivi relativi alla tonnage tax, trattandosi di argomentazioni prive di efficacia di ratio decidendi in un giudizio concernente l’IVA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 73 TUIR

Tutte le 62 sentenze sull'art. 73 TUIR

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *