Accertamenti bancari: prova contraria a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 32887 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, e all’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di Iva, comporta che l’onere probatorio grava sul contribuente, il quale deve dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, al fine di dimostrare che esse non derivano da operazioni imponibili. Tale conseguenza si ricollega, oltre che al regime legale, al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove oltre le risultanze degli accertamenti bancari. Il giudice di merito che motivi per relationem servendosi di atti del processo non incorre in alcun vizio, e non può essere censurato con una richiesta di rinnovazione del giudizio sul fatto processuale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, titolare di partita Iva, un avviso di accertamento con cui contestava, a seguito di indagini bancarie, ricavi non dichiarati per l’anno 2009, ai fini Irpef, Iva e Irap. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di non avere mai svolto attività libero professionale e che gli accrediti rilevati non costituivano reddito imponibile. Il ricorso era rigettato.
In appello la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere richiesto all’Agenzia una relazione sulle giustificazioni offerte per ciascuna operazione, riteneva giustificate solo in minima parte le movimentazioni bancarie e riduceva la pretesa fiscale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova, l’omesso esame di fatti decisivi e la nullità della decisione per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 2728 e 2697 cod. civ. e delle norme sugli accertamenti bancari, lamentando che la CTR non avrebbe rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione. La Corte rigetta la censura: la CTR ha fondato la decisione sulla prova derivante dagli accertamenti bancari, rispetto ai quali l’Agenzia non doveva provare altro, spettando al contribuente dimostrare che le operazioni non attenevano a reddito imponibile.
Il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la presunzione legale relativa ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’onere del contribuente di giustificare specificamente le movimentazioni, e tale conseguenza si riconnette anche al principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., che attiene alla possibilità di conoscere i fatti materiali posti alla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. sez. V, 4.10.2024, n. 26014).
La seconda censura del primo motivo e il secondo motivo, proposti rispettivamente ex art. 360, comma primo, n. 5, e n. 4, cod. proc. civ., sono trattati congiuntamente perché omogenei. La Corte segnala i limiti del secondo motivo: l’omesso esame di circostanze di fatto in motivazione può originare un vizio di motivazione, non la nullità della decisione, che può dipendere dalla omessa pronuncia su una domanda.
Nel merito, il giudice di appello ha specificamente rilevato che il contribuente non ha provato la natura di giroconto di alcuni versamenti, non ha prodotto le distinte dei bonifici, né la documentazione attestante la vendita di un’autovettura. La CTR non ha attribuito valore di presunzione legale alla relazione dell’Ufficio finanziario, bensì alle risultanze degli accertamenti bancari. Il ricorrente non si confronta con tali rilievi e chiede di fatto una rinnovazione del giudizio sul fatto processuale.
La Corte conclude che la CTR ha espresso il giudizio sul fatto che le competeva e che il giudice di appello può legittimamente motivare per relationem servendosi di atti del processo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e versamento del c.d. doppio contributo.
Nota della Redazione
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