Edifici di culto tra dichiarazione catastale e attribuzione della rendita (Cass. civ. Sez. 5 n. 11622 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento. I predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, sicché la dichiarazione per l’accertamento di immobili urbani di nuova costruzione, ovvero la dichiarazione di variazione, devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può essere pari a zero, in quanto unità a “destinazione particolare”. Esse sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
Il Fatto
In esito a una procedura DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni, l’Ufficio Provinciale del Territorio di Padova determinava in una certa somma la rendita catastale di un immobile destinato al culto, sito in Este e iscritto in categoria E/7. La contribuente – una congregazione religiosa – impugnava l’avviso di accertamento, ma il ricorso era rigettato in primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto accoglieva invece l’appello, ritenendo l’avviso privo di motivazione adeguata e affermando che, non producendo l’edificio reddito, la rendita catastale non andava determinata. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, contestando il difetto motivazionale rilevato dal giudice d’appello. La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il proprio costante orientamento in materia di estimo catastale. L’obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda che l’amministrazione operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Nella specie, non essendo stati disattesi gli elementi di fatto indicati dalla contribuente e derivando la differenza tra rendita proposta e attribuita esclusivamente da una diversa valutazione tecnica del valore economico, l’obbligo era soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché attinenti ai presupposti per l’attribuzione della rendita agli edifici di culto, sono egualmente accolti. La Corte dà continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenza n. 20537 del 2016 e confermato dalla successiva pronuncia n. 29823 del 2024, ribadendo che, se è vero che i fabbricati destinati all’esercizio dei culti non sono soggetti a dichiarazione in catasto ex art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652/1939, l’eventuale inserimento o aggiornamento del classamento comporta sempre l’attribuzione di una rendita.
Su tale ultimo punto, la Corte osserva che l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998 non ricomprende gli edifici destinati al culto tra le unità iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita, elencando soltanto fabbricati in corso di costruzione, costruzioni inidonee, lastrici solari e aree urbane. Trattandosi di elenco speciale, la disposizione non è suscettibile di applicazione analogica. L’attribuzione della rendita consegue quindi alle regole generali, come prescritto dall’art. 8 e dall’art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949, che impongono l’accertamento con stima diretta anche per le unità non raggruppabili in classi.
La Corte chiarisce inoltre che non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall’imposizione: la rendita è un valore tecnico-estimativo funzionale all’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare e non integra né un tributo né un presupposto d’imposta. L’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, che esclude la produttività di reddito delle unità immobiliari destinate esclusivamente al culto se non locate, deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delle imposte dirette e non incide sulla determinazione della rendita. La stessa conclusione vale per le istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012, che operano sul piano tecnico-estimativo e non possono prevalere sulla disciplina catastale.
La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma dell’avviso di rettifica. La peculiarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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