Obbligo di comunicazione dei dati del conducente sospeso fino alla definizione dell’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 32988 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti stradali, la violazione dell’art. 126-bis, secondo comma, cod. strada — consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta — si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo in tal senso. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta a emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere; mentre, in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 126-bis, secondo comma, cod. strada, per non avere comunicato i dati del conducente. A sostegno dell’opposizione deduceva di avere ottemperato all’intimazione, comunicando tempestivamente il giustificato motivo della mancata indicazione, rappresentato dall’avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell’infrazione davanti al competente Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e confermava il verbale. Il Tribunale, in sede di gravame, respingeva l’appello, rilevando che la proposizione del ricorso di opposizione avverso il verbale non sospendeva né interrompeva il termine perentorio per la comunicazione dei dati e che la definitività della contestazione operava come dies a quo solo per l’organo di polizia, non per il soggetto intimato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi — il primo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis cod. strada — ritenendoli fondati perché avvinti da connessione logica e giuridica.

Il Collegio afferma che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente non sorge prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all’infrazione presupposta. Solo con la definizione di tali procedimenti matura il termine per adempiere.

Da ciò discendono due conseguenze. In caso di esito sfavorevole per l’obbligato, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per la comunicazione. In caso di esito favorevole, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

La Corte richiama a sostegno Cass. Sez. II, ordinanza n. 24012 del 03.08.2022, Sez. VI-2, sentenza n. 20974 del 06.10.2014 e, nello stesso senso, Cass. Sez. II, ordinanza n. 425 del 08.01.2025, Sez. II, ordinanza n. 28951 dell’11.11.2024 e Sez. II, ordinanza n. 26553 dell’11.10.2024.

Nel caso di specie il Tribunale non ha tenuto conto che la mancata comunicazione era stata giustificata dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale presupposto, come comprovato dall’esito favorevole di tale opposizione. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’opposizione è accolta con annullamento del verbale.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., anche alla luce di Corte cost. n. 77/2018, in ragione del pregresso contrasto giurisprudenziale, superato solo con le pronunce intervenute dal 2022 in poi.

Nota della Redazione

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