Quietanza e confessione giudiziale del debitore nel pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. I n. 13258 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, contenuta nell’atto notarile di vendita, che il pagamento del prezzo è avvenuto contestualmente alla stipula non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., ma ha natura confessoria. Il quietanziante può superarla solo dimostrando, in applicazione analogica dell’art. 2732 cod. civ., l’errore di fatto o la violenza, oppure deducendo la simulazione, da provarsi tra le parti con controdichiarazione scritta. Tuttavia la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale, recede di fronte all’opposta confessione giudiziale del debitore che, in sede di interrogatorio formale, ammetta di non aver corrisposto la somma quietanzata: l’art. 2726 cod. civ. limita, quanto al pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non quella per confessione. Il principio di prova per iscritto richiesto per derogare al divieto di prova testimoniale può inoltre desumersi dalle risposte rese dalla parte nell’interrogatorio formale.

Il Fatto

Con accordo del 21 giugno 2002 il ricorrente si impegnava a cedere a due fratelli controricorrenti il 70% della propria azienda individuale, destinata a confluire in una società costituenda, dietro corrispettivo.

Parte del prezzo veniva regolata con assegni; successivamente, l’8 novembre 2002, venivano stipulati due atti notarili contestuali, con i quali il ricorrente cedeva la quota del 30% di una società al controricorrente e il 100% dell’azienda alla stessa società. Negli atti si dichiarava formalmente che il prezzo era stato interamente pagato, con rilascio di quietanza. Il ricorrente agiva in giudizio per il residuo. Il Trib. Lecce accoglieva la domanda; la App. Lecce la rigettava, valorizzando il contenuto degli atti pubblici. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2697 e 2724 cod. civ., sostenendo che dagli interrogatori formali dei controricorrenti emergeva una confessione di segno opposto, tale da superare la quietanza e da integrare il principio di prova per iscritto per l’ammissione della prova testimoniale.

La Corte muove dal rilievo che la dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nell’atto notarile non è coperta da fede privilegiata, ma ha natura confessoria. Il quietanziante non è pertanto ammesso alla prova contraria per testi o presunzioni, salvo che dimostri l’errore di fatto o la violenza, in applicazione analogica dell’art. 2732 cod. civ., ovvero deduca la simulazione, da provarsi tra le parti con controdichiarazione scritta.

Su questo punto la Corte richiama un indirizzo consolidato, fondato su Cass., sez. 3, n. 25213 del 2014, Cass., sez. 3, n. 5945 del 2023, Cass., sez. 2, n. 20520 del 2020 e Cass., Sez. U., n. 19888 del 2014. Chiarisce però che la quietanza può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore, che nell’interrogatorio formale ammetta di non aver corrisposto la somma quietanzata, giacché l’art. 2726 cod. civ. limita, quanto al pagamento, la prova per testi e presunzioni, non la prova per confessione (Cass., sez. 2, n. 23971 del 2013; Cass., sez. 6-3, n. 19283 del 2022).

Analogamente, il principio di prova scritta che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale e presuntiva può desumersi dalle risposte date dalla parte nell’interrogatorio formale: è sufficiente un nesso logico tra lo scritto e il fatto controverso, da cui emerga la verosimiglianza di quest’ultimo, e tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

La Corte ha tuttavia ritenuto che il giudice di merito abbia valutato che la quietanza non fosse superata dalle contrarie risultanze istruttorie, e che tale interpretazione, immune da errori logici e giuridici, non sia sindacabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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