Danni incrementali deducibili nel giudizio originario coperti da giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 28526 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, il principio di immodificabilità della domanda originaria è derogabile in tre ipotesi: riduzione della somma richiesta, danni incrementali e fatti sopravvenuti. I danni che costituiscono incremento nel tempo di voci già dedotte, o comunque riconducibili allo stesso fatto generatore, restano deducibili nel giudizio in cui quel fatto è stato accertato. Ove l’attore non coltivi la pretesa nella sede propria, la domanda risarcitoria proposta in un separato giudizio è inammissibile perché coperta dal giudicato ex art. 2909 c.c. Il giudicato non deriva dalla pronuncia in rito del primo giudice, ma dalla mancata impugnazione nel merito di quella statuizione.

Il Fatto

Una società aveva convenuto in giudizio il venditore di un immobile chiedendo il rimborso degli interessi passivi di un mutuo bancario e delle spese condominiali sostenute in un arco temporale determinato. La domanda si fondava su un precedente giudizio nel quale era stata pronunciata la risoluzione della compravendita e il venditore era stato condannato al risarcimento dei danni, liquidati fino a una certa data.

In quel primo processo la società aveva documentato ulteriori esborsi maturati dopo le preclusioni istruttorie; il Tribunale li aveva ritenuti tardivi e non valutabili. Su tale capo non era stato proposto appello. La società aveva quindi agito in un nuovo giudizio per il danno ulteriore, maturato dopo il 2012 e progressivamente incrementatosi. Tribunale e Corte d’Appello avevano rigettato la domanda ritenendola coperta dal giudicato. Ricorre per cassazione la società soccombente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il regime della modificabilità della domanda risarcitoria e individua tre deroghe al principio di immodificabilità: riduzione della pretesa, danni incrementali a parità di fatto generatore, fatti sopravvenuti. Sul punto richiama Cass. n. 25631/2018, Cass. n. 2533/2024 e Cass. n. 4410/2025.

I danni lamentati dalla società sono conseguenza dello stesso fatto generatore già dedotto nel precedente giudizio, ossia l’inadempimento del venditore, accertato come grave e tale da giustificare la risoluzione. Essi costituiscono un incremento nel tempo delle medesime voci di danno già riconosciute in quella sede, delle quali condividono la natura. Le stesse conclusioni varrebbero anche qualificandoli come danni da fatti sopravvenuti, pur sempre inerenti al medesimo inadempimento.

Pertanto tali voci avrebbero potuto e dovuto essere richieste nel giudizio precedente, dove erano deducibili. Non sono perciò pretendibili con autonoma iniziativa giudiziaria successiva, perché coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c., in una lettura coerente con l’art. 111 Cost. e con il principio di economia processuale.

La Corte precisa il fondamento del giudicato. Esso non discende dal riconoscimento di efficacia alla pronuncia del Tribunale, che aveva deciso solo in rito ed era inidonea a formare giudicato sostanziale. Discende dal fatto che la società, fermandosi a quella pronuncia, non ha coltivato in appello la possibilità di ottenere il risarcimento di tutti i danni, come avrebbe potuto ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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