Fase istruttoria liquidabile anche senza attività istruttoria (Cass. civ. Sez. III n. 25664 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria del giudizio di primo grado, previsto unitariamente dall’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria, rientrando in essa l’esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice. Nel giudizio d’appello, invece, la relativa voce di tariffa è dovuta solo se siano concretamente poste in essere le attività previste dall’art. 350 cod. proc. civ., non equivalendo a svolgimento della fase la produzione di documenti in altre fasi. La liquidazione delle spese del grado precedente, disposta dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., va effettuata applicando la disciplina vigente al tempo della nuova liquidazione, non quella in essere quando l’attività difensiva fu svolta.

Il Fatto

Un difensore, precettante in proprio quale procuratore distrattario della parte assistita nel giudizio presupposto, ottiene dal Giudice di pace di Messina la condanna dell’agente della riscossione alle spese, liquidate in € 870,00 oltre accessori. Notifica quindi ulteriore precetto per € 1.669,37. L’agente della riscossione propone opposizione all’esecuzione e il Giudice di pace, con provvedimento del 23.7.2019, dichiara il proprio difetto di competenza per materia, assegnando termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Messina e compensando integralmente le spese.

Il difensore appella e il Tribunale accoglie parzialmente l’impugnazione, riformando il provvedimento e condannando l’appellata alle spese del doppio grado. Il Tribunale esclude però la liquidazione della fase istruttoria e applica i parametri nella versione antecedente al d.m. n. 147/2022. Il difensore ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 2233 cod. civ. e l’insufficienza della liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’opinione del Procuratore generale secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell’indicare lo scaglione di valore fino a € 1.100,00. Il riferimento è frutto di lapsus calami, perché lo scaglione corretto, rapportato all’importo precettato, è stato considerato per la liquidazione del secondo grado e perché l’importo liquidato discende in concreto dai parametri minimi rispetto al valore effettivo.

Nel merito, la censura sulla fase istruttoria di primo grado è fondata. L’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, riferibile anche alla sola trattazione. La Corte richiama Cass. n. 28627/2023, Cass. n. 29184/2023, Cass. n. 20993/2020, Cass. n. 4698/2019 e Cass. n. 8561/2023: nel compenso rientra anche la voce istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, compresa l’attività di esame degli scritti e dei provvedimenti.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte dà continuità a Cass. n. 19989/2021 e Cass. n. 31884/2018: i parametri del d.m. n. 55/2014 si applicano quando la liquidazione giudiziale interviene dopo la loro entrata in vigore. Se il grado si è concluso prima, i nuovi parametri non operano; ma in caso di riforma, il giudice dell’impugnazione, investito ex art. 336 cod. proc. civ., applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello. La nuova liquidazione delle spese di primo grado non andava quindi effettuata ora per allora.

Quanto all’appello, la Corte conferma l’indirizzo secondo cui la voce istruttoria è riconoscibile solo se siano svolte le attività dell’art. 350 cod. proc. civ. (Cass. n. 10206/2021). Il Collegio dà continuità all’indirizzo più rigoroso ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025, non massimate sul punto, rispetto alle pronunce dissonanti richiamate dal ricorrente. Nel caso, dopo la richiesta di trasmissione del fascicolo al Presidente e i differimenti, all’udienza del 27.2.2020 fu fissata direttamente la precisazione delle conclusioni, con trattazione cartolare: non risulta svolta alcuna attività dell’art. 350 cod. proc. civ. La censura è rigettata.

Il ricorso è accolto per quanto di ragione. La sentenza è cassata in relazione e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con parziale riforma e condanna dell’intimata alle spese del primo grado, liquidate in € 633,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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