Inammissibile il ricorso sui costi non documentati in sede amministrativa (Cass. civ. Sez. V n. 33081 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di effettività e di inerenza dei costi compiuta dal giudice di merito è inammissibile, perché investe un apprezzamento di fatto sorretto da adeguata motivazione. La Corte territoriale, che abbia accertato l’esistenza delle operazioni passive sulla base della documentazione prodotta, applica correttamente i principi in tema di onere della prova, spettando al contribuente la dimostrazione della reale sopportazione degli oneri. È privo di interesse, e come tale inammissibile, il motivo che denunci l’omessa pronuncia su una questione la cui decisione non incida sull’accertata esistenza di dette operazioni.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, esercente attività di confezione di abbigliamento, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2009, un importo di oltre centoventimila euro, quale costo ritenuto non deducibile ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, per difetto di prova certa dell’effettiva sopportazione. Ne derivava la rideterminazione del reddito d’impresa e delle relative imposte IRPEF, IRAP e IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto, condannando l’Amministrazione alle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la contribuente non si costituiva, rimanendo intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo, per ragioni di ordine logico-giuridico, il terzo motivo, con cui l’Ufficio denuncia la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la Commissione regionale utilizzato documenti non esibiti in fase amministrativa. Il motivo è inammissibile sotto un primo profilo: la questione dell’inutilizzabilità della documentazione non risulta proposta in sede di appello.

Nel merito, il motivo è comunque infondato. L’Ufficio non deduce che vi fosse stato l’avvertimento circa l’inutilizzabilità processuale dei documenti non prodotti nella fase amministrativa, come previsto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata dà atto che alle fatture erano stati allegati i documenti di trasporto, gli estratti-conto e le distinte dei bonifici di pagamento, sicché la Corte regionale ha accertato che tali documenti erano stati prodotti proprio nella fase amministrativa.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Con esso l’Ufficio contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 cod. civ., sostenendo che la certezza e l’inerenza dei costi non potevano desumersi dalle sole fatture, in assenza di un contratto scritto. La Corte rileva che l’Ufficio contesta, in sostanza, la valutazione in fatto operata dalla Commissione regionale in ordine all’effettività e all’inerenza dei costi, profili sui quali la sentenza motiva adeguatamente. La Corte territoriale ha inoltre correttamente applicato i principi in tema di onere della prova, ritenendo dimostrata la reale sopportazione dei costi e la loro inerenza all’attività d’impresa.

Il primo motivo è parimenti inammissibile. L’Ufficio eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato rispetto del contraddittorio preventivo. Poiché la Commissione regionale ha accertato che i costi dedotti erano riferiti a operazioni realmente esistenti e pertinenti, l’Agenzia è priva di interesse: l’eventuale affermazione del rispetto di tale obbligo non inciderebbe sulla questione dell’effettiva esistenza delle operazioni passive i cui costi sono stati recuperati.

Segue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata. Non si applica il d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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