Il termine per impugnare il silenzio-rifiuto sul rimborso è decennale e decorre dalla sua formazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18315 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, il termine per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-rifiuto, di cui agli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è quello decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. La prescrizione rimane sospesa durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto, poiché il decorso della prescrizione inizia solo quando il diritto può essere fatto valere. Il diritto al rimborso di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituirle in unica soluzione; pertanto, non si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., bensì l’ordinario termine decennale. Il termine di decadenza quinquennale di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 riguarda il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, non quello per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto. Il mutamento di un orientamento giurisprudenziale di legittimità non è assimilabile a uno ius superveniens e non soggiace al principio di irretroattività, potendo legittimare la rimessione in termini solo quando riguardi l’interpretazione di norme processuali e non principi di diritto sostanziale.
Il Fatto
Nel 2009, la società contribuente presentava istanza di rimborso dell’ICI versata per gli anni dal 2004 al 2008, asserendo di aver richiesto l’attribuzione delle rendite catastali sin dal 1982, ottenuta solo nel 2008 con importi inferiori a quanto versato. Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto, impugnato dalla società nel 2017 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. Il giudice d’appello respingeva l’appello del Comune, ritenendo il ricorso originario tempestivo e il diritto al rimborso non prescritto per la presenza di atti interruttivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso principale, chiarisce che il termine per ricorrere avverso il silenzio-rifiuto, ancorato dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 a quello di prescrizione del diritto, non può essere qualificato in termini di decadenza. Il riferimento normativo, infatti, vincola il termine per la proposizione del ricorso a quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che, come tale, è suscettibile di interruzione e non è procrastinabile sine die solo con atti interruttivi. La prescrizione, iniziando a decorrere solo quando il diritto può essere fatto valere, rimane sospesa durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto.
La Corte esclude l’applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., rilevando che la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione. Il diritto al rimborso, quindi, non è soggetto al termine quinquennale ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti, coordinato con la formazione del silenzio-rifiuto. La Corte precisa che il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, pur rilevabile d’ufficio, concerne il termine per la richiesta del rimborso, non quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il rifiuto.
Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che il mutamento di un indirizzo giurisprudenziale, non essendo assimilabile a uno ius superveniens, non soggiace al principio di irretroattività. Il cosiddetto prospective overruling può legittimare la rimessione in termini solo quando riguardi l’interpretazione di norme processuali, non quando investa principi di diritto sostanziale. Nel caso di specie, l’ente locale non era impossibilitato ad accogliere l’istanza, essendovi al più un contrasto giurisprudenziale e non un orientamento consolidato, e l’inadempimento si è protratto ben oltre il 2011.
La Corte accoglie il ricorso incidentale della società, censurando la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’appello incidentale riguardante le spese del primo grado. La compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. come modificato, è ammessa solo in casi tassativi, quali la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. La sentenza viene cassata limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, il Comune è condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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