Prove presuntive e dichiarazioni dei terzi nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20855 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori e riportate, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione costituiscono informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono pienamente utilizzabili come elementi indiziari, la cui valutazione spetta al giudice di merito. L’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, purché grave e preciso, non richiedendosi un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale fra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una connessione probabile secondo regole di esperienza. Non esiste nel sistema processuale un divieto di presunzione di secondo grado (praesumptio de praesumpto), ben potendo il fatto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, a sua volta adeguata, idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. L’Amministrazione non è tenuta ad allegare all’atto impositivo i documenti in esso richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti degli eredi di un professionista, per l’anno 2010. L’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, redditi di lavoro autonomo non dichiarati dal de cuius, asseritamente costituiti da compensi corrisposti in nero da una società cliente, e ulteriori importi riferibili ad accrediti su conti correnti intestati al professionista, ritenuti privi di giustificazione.
Gli eredi impugnavano separatamente l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva in parte i ricorsi, escludendo la tassabilità degli importi legati alle movimentazioni bancarie. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che rigettava gli appelli delle parti private. Contro tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001 la legittimazione ad causam e ad processum spetta unicamente alle agenzie fiscali di cui all’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999, divenute operative da quella data.
Anzitutto il collegio rileva che le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili per la preclusione della cd. doppia conforme, di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo gli impugnanti dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Esaminando il motivo sulla nullità della sentenza, la Corte lo ritiene infondato: la motivazione esiste sotto il profilo materiale, è intelligibile e non presenta palese illogicità o manifesta contraddittorietà, non essendo configurabile alcuna delle anomalie che integrano la violazione del cd. minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Né è più denunciabile la mera insufficienza della motivazione dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. operata dalla legge n. 134/2012.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda il principio per cui l’Amministrazione non è tenuta ad allegare all’atto impositivo i documenti in esso richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale, come previsto dall’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Inammissibile è invece la censura sull’omessa allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, non trattata nella sentenza impugnata e non dimostrata come già dedotta in appello, in violazione dell’onere di autosufficienza del ricorso.
Nel respingere il secondo e il terzo motivo, la Corte afferma che le dichiarazioni dei terzi raccolte dai finanzieri sono utilizzabili come elementi indiziari e che l’Amministrazione può fondarsi anche su un unico indizio grave e preciso. La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729, comma 1, c.c. è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non esiste, infine, alcun divieto di presunzione di secondo grado, non riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c. Il ricorso è dunque respinto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Nota della Redazione
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