Notifica ex art. 139 c.p.c. solo nel comune di residenza del destinatario (Cass. civ. Sez. II n. 33116 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. è valida solo se effettuata in un luogo compreso nel comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario. All’interno di quel comune la notifica può essere eseguita indifferentemente presso la casa di abitazione, l’ufficio o il luogo di esercizio dell’industria o del commercio, senza che sia necessario il preventivo e infruttuoso tentativo di notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c. Ne consegue che è nulla la notificazione ritenuta correttamente eseguita presso il luogo di lavoro del destinatario quando questo sia situato in un comune diverso da quello di residenza, non essendo il criterio della residenza derogabile in favore del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Fatto

Un condomino era stato condannato in primo grado all’esecuzione di lavori e al risarcimento in favore di una condomina e del condominio, per infiltrazioni d’acqua provenienti dal suo terrazzo. Il condannato propose appello tardivo, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

A fondamento della tardività l’appellante allegò una serie di indizi — tra cui una residenza inattuale indicata nell’atto introduttivo, la mancata richiesta di copia degli atti e la mancata esecuzione della sentenza — e depositò il certificato storico di residenza. L’appello fu respinto: il giudice di merito ritenne perfezionata la notifica presso il presidio ospedaliero dove il ricorrente lavorava, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. Avverso tale decisione il condannato ricorse in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta i primi due motivi, connessi tra loro, che investono la validità della notificazione dell’atto introduttivo. La sentenza impugnata aveva ritenuto la notifica correttamente eseguita, non a mani proprie, presso il luogo di lavoro del destinatario, in applicazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c.

Il punto decisivo è di natura territoriale. Il luogo di lavoro scelto per la notifica era sito in un comune diverso sia da quello di residenza ritenuto in sentenza, sia da quello emergente dal certificato storico allegato all’appello. La Corte ricostruisce il criterio legale: l’art. 139 c.p.c. prescrive che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario, da ricercarsi nella casa di abitazione o dove egli ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Da tale premessa la Corte trae il principio consolidato secondo cui non esiste un ordine tassativo tra i luoghi di ricerca. La scelta può cadere sulla casa di abitazione, sulla sede dell’impresa o sull’ufficio, purché il luogo sia comunque posto nel comune di residenza del destinatario. Vengono richiamati, a sostegno, Cass. n. 7041/2020, Cass. n. 25489/2017, Cass. n. 2968/2016, Cass. n. 2266/2010, Cass. n. 15755/2004 e Cass. n. 5212/1986.

La Corte precisa inoltre che presupposto di validità della notifica ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo a mani proprie ex art. 138 c.p.c., che costituisce solo una modalità alternativa. Il criterio di successione preferenziale opera unicamente per la scelta del comune — residenza, dimora o domicilio — mentre all’interno di quel comune la notifica è consentita in alternativa presso l’abitazione, l’ufficio o il luogo di esercizio dell’attività, senza necessità di una previa ricerca infruttuosa (Cass. n. 11077/2002).

Nel caso concreto, scelto il criterio della residenza e non andata a buon fine la notifica presso l’abitazione, la notificazione è stata invece ritenuta correttamente eseguita presso il luogo di lavoro, ancorché in un comune diverso da quello ritenuto in sentenza, e senza confrontarsi con l’appello che deduceva la residenza altrove e con il certificato storico allegato. I primi due motivi sono pertanto accolti, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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