Usucapione e doppia conforme: sindacato di legittimità limitato al minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. II n. 8295 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, l’accertamento del possesso uti domini e la relativa valutazione delle prove sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si configura solo rispetto a domande ed eccezioni di merito, non anche alle istanze istruttorie, la cui omissione è denunciabile esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. In presenza di una decisione di doppia conforme, è escluso il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La motivazione è censurabile, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nei soli casi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Alcuni privati convenivano in giudizio una società per sentir accertare l’usucapione della proprietà di una striscia di terreno prospiciente l’alveo di un canale, confinante con il proprio fondo; in subordine, l’usucapione della servitù di passaggio sulla medesima striscia. La società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di negatoria servitutis.
Il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione della proprietà sulla scorta di una CTU resa in altro giudizio dinanzi al TRAP e delle prove testimoniali. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società, confermando il possesso uti domini dal 1980 in capo agli attori e ai loro danti causa, con interruzione solo nel 2002, quando il ventennio era già decorso. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, tutti volti a contestare l’accertamento in fatto dell’usucapione e la valutazione delle risultanze istruttorie. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sussiste solo per domande ed eccezioni di merito che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto, non per le istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile solo come vizio di motivazione.
La Corte ha poi ribadito che, essendo la sentenza impugnata di doppia conforme, resta escluso il sindacato di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Quanto alla dedotta nullità per motivazione apparente, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014, secondo cui il controllo è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha motivato su tutte le questioni, indicando le fonti del convincimento nella sentenza del TRAP, che ha escluso la striscia dalla zona in concessione, e nelle testimonianze complessivamente valutate. L’utilizzo della CTU di altro giudizio non integra travisamento della prova e la relativa doglianza, come quella ex art. 115 cod. proc. civ., si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto, poiché l’apprezzamento dell’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie spettano al giudice del merito.
La Corte ha infine confermato l’assorbimento della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, logicamente superata dall’accoglimento della domanda principale di usucapione della proprietà, correlata alla domanda subordinata rimasta anch’essa assorbita. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e applicando gli artt. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con condanna a ulteriore somma in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende, nonché il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.