Compensazione delle spese legittima solo in ipotesi tassative (Cass. civ. Sez. II n. 33112 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste. Il giudice che compensa integralmente le spese pur in presenza dell’accoglimento totale della domanda deve dare conto in concreto di quale ricorra tra le ipotesi tassative: un asserto apodittico e astratto non soddisfa il precetto di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, con ordinanza, accoglie integralmente l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, reso dal Tribunale penale nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice di merito ritiene che il provvedimento opposto non abbia specificato su quali elementi concreti fosse stata ritenuta superata la soglia reddituale prevista dalla disciplina di settore.

Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale, dopo aver considerato integrato il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione finanziaria, compensa le spese del giudizio nonostante l’accoglimento totale del ricorso. Il ricorrente impugna tale capo della decisione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., proprio nella parte in cui il giudice di merito ha disposto la compensazione nonostante l’accoglimento integrale della domanda. Il motivo è fondato.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo il d.l. n. 132 del 2014 e la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese è consentita, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o di sopravvenienze e assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità pari o superiore alle ipotesi tipiche. Sul punto la Corte cita i propri precedenti Cass. n. 4696/2019, Cass. n. 3977/2020 e Cass. n. 8237/2022.

Nel caso esaminato la decisione impugnata non rispetta tale principio. L’asserto apodittico e astratto non soddisfa il precetto di legge, perché da esso non è dato cogliere in concreto in cosa sia consistita l’assoluta novità della questione, l’eventuale mutamento della giurisprudenza o le sopravvenienze di assoluta incertezza equiparabili alle situazioni tipiche dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il ricorso è quindi accolto, la decisione cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *