Indebito pensionistico: il dolo non si presume dal silenzio dell’assicurato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33301 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale, la regola di settore dettata dall’art. 52 della legge n. 88/1989 impone di ricondurre alla disciplina speciale ogni ipotesi di prestazione pensionistica indebita, restando estranea la disposizione generale dell’art. 2033 cod. civ.. L’art. 13 della legge n. 412/1991 equipara al dolo l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione, ma solo se tali fatti non siano già conosciuti dall’ente competente. Il dolo del percettore non si presume dal semplice silenzio: esso è configurabile quando l’omissione riguardi circostanze non conosciute né conoscibili dall’ente. L’accertamento sull’elemento soggettivo del dolo, una volta operato dal giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

L’INPS aveva revocato la pensione di anzianità concessa al lavoratore a partire dal settembre 2000, per la mancata cessazione dell’attività lavorativa al momento della decorrenza del trattamento. Con una precedente pronuncia del 2016 questa Corte aveva già accertato che la pensione era stata erogata indebitamente e aveva rinviato alla Corte d’Appello perché si pronunciasse sulla ripetibilità dell’indebito e, in particolare, sul dolo del percettore.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2019, ha escluso il dolo e ha dichiarato non ripetibile la somma indebitamente corrisposta, pari a euro 108.809,04: il nuovo rapporto di lavoro, iniziato il 21 agosto 2000, era conoscibile dall’Istituto, essendo stati regolarmente versati i contributi. Contro questa sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione con un unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione degli artt. 2033 cod. civ., 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991. L’Istituto sostiene che la dichiarazione resa dal lavoratore il 31 agosto 2000, con cui aveva attestato la cessazione dell’attività al 12 agosto precedente, fosse non veritiera e avesse indotto l’ente in errore, integrando un dolo commissivo; in via subordinata, anche la sola omissione di denuncia del nuovo rapporto avrebbe realizzato un dolo omissivo idoneo a rendere ripetibile l’indebito. L’INPS insiste inoltre sulla differenziazione della fattispecie da quelle disciplinate dagli artt. 52 e 13, che a suo dire riguarderebbero solo l’erroneo computo di una pensione legittimamente goduta e non i casi di caducazione dell’intero diritto alla prestazione.

Il ricorso non è accolto. La Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa speciale e non la disposizione generale dell’art. 2033 cod. civ., richiamando l’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, che esclude il recupero delle somme non dovute salvo che l’indebita percezione dipenda da dolo dell’interessato, e l’art. 13 della legge n. 412/1991, che equipara al dolo l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione non già conosciuti dall’ente competente.

Su questo terreno il giudice di merito ha escluso il dolo rilevando che, in relazione al secondo rapporto di lavoro, erano stati regolarmente versati i contributi e che la relativa sussistenza era conoscibile dall’INPS. Ne ha tratto la conseguenza che non poteva assumere rilievo contrario la dichiarazione di cessazione dell’attività del 31 agosto 2000, con la contestuale omissione della denuncia del nuovo rapporto iniziato il 21 agosto 2000.

La Corte richiama la propria nomofilachia, tra le altre nella sentenza n. 10337 del 2023, secondo cui la regola di settore dell’art. 52 citato impone di ricondurre a quella disciplina ogni ipotesi di prestazione pensionistica indebita. L’elemento dirimente non è la natura dell’errore, ma la sua fonte: nella specie la mancata rilevazione della contemporaneità tra contribuzione figurativa e contributi effettivi costituisce un errore imputabile all’ente stesso, poiché nessuna condotta, attiva od omissiva, dell’assicurato ha reso più difficile o oltremodo disagevole il riscontro.

Il controllo sull’elemento soggettivo del dolo resta perciò insindacabile in sede di legittimità. La censura dell’INPS, benché formalmente prospetti una violazione di legge, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito sottratta al giudizio di cassazione: l’Istituto contesta in sostanza la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello sulla condotta del percettore. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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