Clausola di salvaguardia INPDAI applicabile solo a parità di condizioni provate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30926 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997 opera, per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso INPDAI, solo a parità di condizioni rispetto al trattamento dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale presupposto integra un elemento costitutivo della pretesa e deve essere allegato e provato dal soggetto che la invoca. Il giudizio comparativo va condotto tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi, dei massimali e della contribuzione versata, non della sola anzianità e retribuzione. In difetto di tali dati, il ricorso è infondato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato iscritto all’AGO dal novembre 1969 al novembre 1986 e, dal 1° dicembre 1986 al 31 dicembre 2002, all’INPDAI, presso cui aveva trasferito i contributi versati all’AGO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973. Soppresso l’INPDAI dal 1° gennaio 2003, le funzioni erano passate all’INPS, ove il ricorrente era rimasto iscritto fino al 31 dicembre 2009.
L’INPS aveva liquidato la pensione applicando l’art. 42 della legge n. 289/2002, che uniforma il regime dei dirigenti di aziende industriali a quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel rispetto del pro-rata. Il ricorrente aveva agito per il ricalcolo secondo la disciplina INPS e per la violazione della clausola di salvaguardia, dolendosi di una pensione inferiore. Respinto in primo grado, il ricorso era stato confermato in appello; di qui la cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene non condivisibile l’interpretazione della sentenza gravata, che aveva affermato in linea di principio l’inapplicabilità della clausola di salvaguardia al caso di più posizioni contributive presso distinte gestioni. Richiamando Cass. n. 13837/2024 (e, in senso conforme, Cass. n. 13980/2018 e Cass. n. 32738/2021), il Collegio ribadisce che per la quota corrispondente alle anzianità acquisite presso l’INPDAI il calcolo va operato tenendo conto anche della clausola, che già prima della soppressione escludeva un trattamento complessivo inferiore a quello dell’AGO.
Il rigetto discende però da un diverso ordine di motivi. La clausola opera solo in presenza di parità di condizioni, presupposto che chi la invoca deve allegare e provare. Secondo Cass. n. 17706/2020, il giudizio comparativo deve riguardare anche la contribuzione versata e non solo l’anzianità e la retribuzione, considerando le diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi, i massimali e le diverse contribuzioni, inferiori per il settore riferibile all’INPDAI, e dimostrando che la quota calcolata con i criteri INPDAI sarebbe inferiore a quella AGO.
Nel caso concreto difettano gli elementi di fatto necessari a tale comparazione: il ricorrente non ha specificato la contribuzione versata nel regime INPDAI né quale sarebbe stata la contribuzione dovuta nel regime AGO nel medesimo periodo, limitandosi ad affermare il mancato superamento dei massimali e depositando un estratto contributivo e prospetti di calcolo privi dei trasferimenti e fondati sul solo regime INPS per l’intero periodo.
Quanto al motivo subordinato, la Corte condivide Cass. n. 17706/2020: il trasferimento all’INPDAI è avvenuto su richiesta del ricorrente e prima della soppressione dell’istituto, sicché i contributi sono confluiti automaticamente all’INPS, senza configurabilità di un diritto alla retrocessione, non previsto da alcuna norma. Nessun elemento contrario si trae da Cass. n. 2594/2025, che ha confermato l’applicabilità della clausola alla quota INPDAI nella sua interezza.
Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. è manifestamente infondata. La diversità di trattamento trova giustificazione nella differenza di situazione di chi ha volontariamente chiesto il trasferimento dei contributi, e la diversità collegata al mero fluire del tempo non lede il principio di uguaglianza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della correzione della motivazione.
Nota della Redazione
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