Assegno sociale e rinuncia al mantenimento rileva lo stato di bisogno oggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33302 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, disciplinato dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, presuppone quale requisito socio-economico il solo stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite di legge. Restano irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali l’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, né rileva che lo stato di bisogno sia incolpevole. La condizione reddituale opera nella sua mera oggettività, salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente volte a profittare della pubblica assistenza: l’intento elusivo deve essere provato nel rispetto degli oneri di allegazione e deduzione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il riconoscimento dell’assegno sociale in favore del ricorrente, che pochi mesi prima della domanda amministrativa aveva rinunciato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge. Nel verbale di omologa della separazione consensuale i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti e in grado di provvedere a sé stessi.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, ritenendo il ricorrente in grado di mantenersi da solo e, comunque, essendosi posto nella condizione di non avere redditi a vantaggio dell’ex moglie e a svantaggio dell’INPS. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’INPS resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione della legge n. 335/1995, contestando l’automatismo affermato dalla Corte territoriale tra la dichiarazione di autosufficienza resa in sede di separazione e l’insussistenza del requisito reddituale. Rileva che la legge considera il reddito e non la capacità economica, e che lo stato di bisogno è presunto juris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, senza che assumano rilievo la volontà o la colpa di essersi posto in tale condizione.

L’INPS, dal canto suo, sostiene che non viene devoluta una violazione di legge ma una generica denuncia di vizio di motivazione, e che il ricorrente non ha provato lo stato di bisogno, avendo rinunciato all’assegno di mantenimento, con conseguente onere probatorio a suo carico.

La Corte dichiara il ricorso fondato. Richiamando la propria ordinanza n. 14513/2020, afferma che lo stato di bisogno effettivo si desume dall’assenza o dall’insufficienza dei redditi rispetto al limite di legge, restando irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, come l’assegno di mantenimento omesso. La sentenza n. 24954/2021 ha poi precisato che lo stato di bisogno normativamente rilevante non deve essere anche incolpevole.

La Corte esclude, inoltre, la configurabilità di un intento elusivo in assenza di prova di condotte fraudolente. La ordinanza n. 21573/2023 ha affermato che il diritto all’assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo titolo a un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, vi abbia rinunciato, poiché la condizione reddituale rileva nella sua mera oggettività, salvo l’accertamento di condotte volte a profittare della pubblica assistenza. Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere l’intervento pubblico in favore dei bisognosi sussidiario, subordinato all’assenza di obbligati al mantenimento.

Tali principi, ribaditi dalle ordinanze n. 22755/2024, n. 33513/2023 e n. 23341/2025, integrano un orientamento consolidato dal quale la Corte non ritiene di discostarsi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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